Salve Avvocato, io e mio marito, anni fa, quando abbiamo divorziato, siamo giunti ad un accordo in materia di assegno divorzile e lui si è anche impegnato a non richiedere la revisione dello stesso qualora avesse contratto un nuovo matrimonio. Ora lui sta chiedendo una revisione proprio per tale motivo, è possibile che il Tribunale la accordi?
È bene sottolineare che nell’ambito del diritto di famiglia, l’accordo di divorzio assume un ruolo di fondamentale importanza nella definizione delle condizioni che regoleranno i rapporti tra i coniugi dopo la dissoluzione del matrimonio. Tale accordo, negoziato consensualmente, comprende aspetti cruciali quali l’affidamento dei figli, il mantenimento economico, la divisione dei beni comuni e altri aspetti peculiari della vita post-divorzio.
Uno dei principi fondamentali che emerge da queste sentenze è la distinzione tra accordi di divorzio e accordi in vista del divorzio.
Mentre i primi sono validi e legalmente riconosciuti, essendo formalizzati dopo che la decisione di divorziare è stata presa, i secondi, ossia gli accordi predisposti in vista di un futuro divorzio durante la fase di separazione legale, sono considerati invalidi per illiceità della causa. Questo perché, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, tali accordi potrebbero influenzare indebitamente il consenso al divorzio e violare il principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale
Riguardo alla natura degli accordi di divorzio, è importante sottolineare che essi sono soggetti a precise modalità di ufficializzazione. Queste possono includere la presentazione di un ricorso congiunto presso il Tribunale competente o la stipula di un accordo di negoziazione assistita. Tuttavia, tali modalità possono variare a seconda delle circostanze specifiche della coppia, come la presenza di figli minori o di determinati patti patrimoniali.
Inoltre, le pronunce della Corte di Cassazione chiariscono che, mentre gli accordi di divorzio sono validi e vincolanti per le parti coinvolte, devono essere rispettati determinati principi fondamentali, in particolare quelli che riguardano la tutela degli interessi dei figli minori.
In tal senso, la Corte ribadisce il principio dell’affidamento condiviso e della massima rilevanza del diritto alla bigenitorialità, sottolineando che nessun accordo può esonerare uno dei genitori dai propri doveri nei confronti del figlio.
Concentrandosi specificamente sulla revisione dell’assegno di divorzio, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice non può svolgere una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell’importo dell’assegno, basandosi su una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti già effettuata durante il procedimento di divorzio.
Il giudice è tenuto piuttosto a esaminare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l’equilibrio precedentemente raggiunto e ad adeguare l’importo o l’obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale e reddituale accertata.
Nel caso in esame con l’ordinanza n. 7029 del 15 marzo 2024 la Cassazione ha confermato il Decreto della Corte d’appello oggetto di impugnazione nel procedimento ex articolo 9 della Legge n. 898/1970, promosso dal ricorrente al fine di modificare le condizioni di divorzio.
Inizialmente, è stata esaminata la questione relativa all’accordo stipulato durante il divorzio, secondo cui il ricorrente “si impegnava a non chiedere la modifica delle condizioni di divorzio per il semplice fatto di contrarre nuovo matrimonio”.
È stato chiarito che, a differenza delle condizioni patrimoniali riguardanti i figli, quelle che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell’ambito dei diritti a “disponibilità attenuata” e sono soggette alle regole processuali ordinarie, con il limite invalicabile della domanda. Di conseguenza, è stato respinto l’argomento della parte ricorrente riguardante l’indisponibilità del suo presunto diritto a non pagare l’assegno di divorzio, e non è stata accolta la richiesta di nullità della clausola.