I rapporti patrimoniali tra conviventi e la scelta della comunione dei beni

“Gentile Avvocato, convivo con il mio ragazzo ormai da tanti anni ma non intendiamo sposarci. Vorremmo comunque optare per il regime della comunione dei beni, possiamo farlo? Grazie.”

I rapporti patrimoniali tra conviventi e la scelta della comunione dei beni

La legge Cirinnà ha regolamentato diritti e doveri non solo nelle unioni civili ma anche nelle coppie di fatto (intendendosi sia le coppie di fatto dello stesso sesso che quelle di sesso diverso).

Nel nostro precedente articolo abbiamo parlato dei contratti di convivenza, in particolare dei diritti del convivente e di come si scioglie un contratto di convivenza  CONTRATTO DI CONVIVENZA: DIRITTI E DOVERI (studiodonne.it).

Ma è possibile scegliere un regime di comunione legale anche se si è conviventi? La risposta è sì poiché ciò è espressamente previsto dalla L. 76/2016, vediamo come.

Innanzitutto, occorre registrare la convivenza nel vostro comune di residenza e poi ciò deve essere stabilito espressamente nel contratto di convivenza.

Se il contratto non dice nulla e si occupa solo di altri aspetti, anche di natura patrimoniale (ad esempio può essere regolamentata la contribuzione di ciascuno alle spese comuni oppure possono essere inserite delle clausole relative all’assistenza materiale reciproca in caso di bisogno), allora il regime applicato sarà quello della separazione dei beni.

Con la separazione dei beni ciascuno dei conviventi conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante la convivenza. Per i conviventi il regime legale, senza un’esplicita scelta, è pertanto quello della separazione a differenza di quanto previsto per i coniugi.

Con un’apposita clausola può essere però previsto il regime della comunione che sarà del tutto analogo a quello previsto per i coniugi artt. 177-197 c.c..

I rapporti patrimoniali tra conviventi e la scelta della comunione dei beni. studio legale missiaggia studio donne

Pertanto, cadranno in comunione gli acquisti (beni mobili e immobili) compiuti dai due conviventi insieme o separatamente durante la convivenza con esclusione dei c.d. beni personali, tutti indicati all’art. 179 c.c..

L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento di atti di straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita di un immobile acquistato dai conviventi in regime di comunione) nonché la stipula di contratti ove si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (ad esempio una locazione) e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i conviventi.

Ma quando entrerà in vigore il regime della comunione stabilito in un contratto di convivenza?

Dalla data di efficacia del contratto, quindi dalla firma (il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizioni come stabilisce l’art.1 comma 56 della L. Cirinnà).

Il regime sarà però opponibile ai terzi solo con l’effettuazione della prevista iscrizione all’anagrafe alla quale è tenuto il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica (notaio) o ne ha autenticato la sottoscrizione (avvocato). I professionisti dovranno infatti, entro 10 giorni dalla data della sottoscrizione, trasmettere il contratto al Comune di residenza dei conviventi.

Cosa succede in mancanza della suddetta pubblicità?

Il contratto di convivenza è perfettamente valido e vige tra le parti il regime patrimoniale della comunione ma non potrà essere opponibile ai terzi.

I rapporti patrimoniali tra conviventi e la scelta della comunione dei beni. studio legale missiaggia studio donne

Pertanto, nel caso in cui uno dei conviventi venda un’automobile o un’immobile acquistati in regime di comunione senza il necessario consenso dell’altro, l’acquirente non potrà subire gli effetti dell’azione di annullamento ex art. 184 c.c..

Ai conviventi la legge non riconosce alcun diritto successorio ma c’è sempre la possibilità di scrivere un testamento destinando la quota disponibile al convivente, (solo se presenti eventuali eredi legittimari ovvero figli, coniuge, anche legalmente separato a meno che non sia stato pronunciato l’addebito, e genitori; in assenza di eredi legittimari il convivente può disporre di tutto il suo patrimonio come meglio ritiene).

La stipula di un contratto di convivenza è una possibilità per i conviventi poco conosciuta dai cittadini che permette, anche a chi conviva e non voglia sposarsi, di regolarizzare taluni rapporti patrimoniali importanti per la vita della coppia.

 

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA ONLINE 
su questo ed altri argomenti.

Chiama Ora