I provvedimenti indifferibili nel nuovo rito familiare. Cosa sono?

“Gentile Avvocato, io e mia moglie ci stiamo separando. Mio figlio, di 15 anni, ha urgente bisogno di essere seguìto da uno psicologo, come suggerito dalle insegnanti per episodi a scuola molto preoccupanti. La madre non vuole. La comunicazione ormai con lei è ridotta ai minimi termini. Cosa posso fare?”

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La riforma Cartabia ha introdotto in tutti i procedimenti di famiglia il nuovo articolo 473 bis n. 15 c.p.c., ovvero un rimedio di natura cautelare che permette al giudice, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile, di adottare i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande proposte, delle parti.

 

Nel caso di istanza urgente nell’interesse dei figli il giudice può anche pronunciarsi oltre alla richiesta della parte o addirittura riqualificare un’istanza poiché, trattandosi di diritti indisponibili, non sussiste in questo caso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

 

Ricordiamo che il giudice, in un recente caso di una nostra cliente, ha ritenuto che la richiesta urgente di revoca dell’affido condiviso fatta dallo Studio Missiaggia dovesse essere interpretata proprio come emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. MANCATO VERSAMENTO AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO (studiodonne.it))

I provvedimenti indifferibili nel nuovo rito familiare. Cosa sono?
I provvedimenti indifferibili nel nuovo rito familiare. Cosa sono?

 

Il decreto viene quindi emesso subito senza che venga previamente ascoltato l’altro genitore. In tal caso però il medesimo decreto dovrà fissare, entro i quindici giorni successivi, un’udienza per la conferma, la modifica o la revoca di quel provvedimento adottato, assegnando alla parte che lo ha richiesto, un termine per la notifica.

Ma in concreto in quali casi è ben possibile richiedere un provvedimento indifferibile?

Il legislatore, proprio ai fini di una maggior tutela che abbracci la casistica più varia, non ha predeterminato il periculum ma parla in generale di “pregiudizio imminente e irreparabile”.

Il caso prospettato dal signore riguarda la salute del figlio minore, argomento per il quale spesso tra i genitori sorgono aspri contrasti che rischiano di lasciare il figlio sprovvisto delle cure necessarie, e pertanto ben può rientrare tra quelli per cui il giudice può pronunciarsi con urgenza.

Potrà essere richiesto un provvedimento indifferibile anche per arginare le condotte ostruzionistiche del genitore che non faccia vedere i figli all’altro, casi ben noti di cui lo studio Missiaggia si è occupato più volte.

Inoltre i provvedimenti indifferibili possono essere emanati anche in caso di richieste delle parti di natura patrimoniale. Pensiamo ad esempio al caso in cui il coniuge o il convivente, l’unico che lavori, decida unilateralmente di abbandonare la famiglia.

 

Il giudice potrà allora ben disporre un assegno in via preventiva onde dare il sostentamento economico necessario alla famiglia ritrovatasi di punto in bianco senza un reddito che la potesse sostenere.

Il provvedimento poi è immediatamente esecutivo e pertanto, in caso di inadempimento, come nel caso di mancato versamento dell’assegno stabilito in via urgente, ben potrà essere azionato.

Non esistono strumenti che permettano di reclamare sin da subito il provvedimento urgente adottato ai sensi dell’art. 473 bis n. 15 c.p.c. (né quello adottato inaudita altera parte né quello adottato successivamente con l’istaurazione del contraddittorio).

Tale provvedimento potrà solo essere confermato, revocato o modificato dall’ordinanza presidenziale e solo allora potrà essere oggetto di reclamo in sede di appello oppure potrà essere revocato o modificato nel caso in cui sopravvengano, ai sensi dell’art. 473 bis n. 23, fatti nuovi sopravvenuti che impongono una revisione della decisione precedentemente adottata.

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