Gli audio delle parti possono essere prodotti nelle separazioni ?

“Buongiorno Avvocato, mio marito ha prodotto nella separazione un file audio dove si sente una litigata furiosa per provare la mia presunta incapacità genitoriale…io però non ricordo assolutamente di aver mai detto quelle cose! Possono essere ammesse?”

 

Capita spesso che moglie e marito si diano battaglia nelle aule di Tribunale depositando in giudizio foto, sms, video, files audio e messaggi vocali Whatsapp al fine di portare acqua al proprio mulino e dimostrare, ad esempio, il tradimento del coniuge oppure l’incapacità genitoriale dell’altro.

Premettiamo che tali produzioni in giudizio sono lecite e che anzi, alle volte, appaiono necessarie onde dimostrare, anche in sede di giudizio civile, situazioni di violenza fisica o psicologica o di grave inidoneità genitoriale che altrimenti sarebbero difficili da dimostrare.

Può capitare però che queste foto o queste registrazioni, soprattutto nell’epoca dell’intelligenza artificiale e nella lotta alle fake news, siano create ad hoc al solo fine di mettere in cattiva luce l’altro genitore durante un giudizio di separazione ed ottenere, ad esempio, l’affidamento esclusivo dei figli.

In questo caso come è possibile difendersi?

La prima cosa da fare, a fronte ad esempio della produzione in giudizio di un audio falsato, è quella di disconoscere tale riproduzione meccanica così come prescrive l’art. 2712 c.c.

Dovremo pertanto contestare la non corrispondenza tra quello che viene riprodotto e la realtà dei fatti. Il disconoscimento, secondo un orientamento costante della Corte di Cassazione, “deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. n. 3122/2015, Cass. n. 7105/2016, Cass. n. 7595/2018).

 

 

Sarebbe troppo facile dunque disconoscere genericamente l’audio o il video prodotto dall’ex coniuge! È necessario invece indicare precisamente al giudice quali siano gli elementi opportunamente falsati e perché quella registrazione non possa essere ritenuta riconducibile a colui contro la quale è prodotta. I disconoscimenti pretestuosi, dunque, non sarebbero comunque utili.

 

Le riproduzioni meccaniche, solo ed esclusivamente a fronte di un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, non assumeranno valore di prova legale ma saranno prudentemente apprezzabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

 

Cosa significa prudente apprezzamento del giudice? Significa che il giudice sarà libero di valutarle e quindi di non tenerne conto ma attenzione perché, in presenza di altri elementi di prova, gravi, precisi e concordanti, può comunque, nonostante il disconoscimento, ritenerle effettivamente fedeli e veritiere.

Inoltre, è opportuno distinguere la fase della CTU da quella del merito.

Il giudice, infatti, come da ordinanza che si allega, ha ritenuto di anticipare la decisione sui mezzi istruttori poiché “è stato instaurato un sub – procedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. e che nel corso di esso è stata disposta CTU psicologica, nell’ambito della quale potrà essere sottoposta a vaglio anche detta documentazione, di cui parte ricorrente ha chiesto l’acquisizione e la valutazione”.

Per quanto riguarda l’ammissibilità della produzione di “pen drive o cd rom e/o dvd dei documenti consistenti in registrazioni e/o video e/o messaggi vocali” il Giudice ha ritenuto ammettere tale produzione in quanto “a prescindere dagli effetti di merito, essa non è stata formalmente disconosciuta da controparte”.

Ancora, scrive il giudice, riprendendo una sentenza della Cassazione, “l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche – relativa a documenti costituenti dei supporti illustrativi e confermativi di deduzioni o allegazioni della parte producente – è subordinata all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte e all’ammissione che siano realmente accaduti i fatti di cui si tendono a provare le effettive modalità e la rispondenza a quanto sostenuto dalla parte producente”.

 

Insomma, se la signora che ci scrive non contestasse subito quel file audio, opportunamente alterato dall’altra parte, questo si intenderà implicitamente riconosciuta e non resterà al giudice che valutarla nel merito.

 

Non dimentichiamo infine che l’avvocato che nonostante conosca la falsità delle foto o delle registrazioni non esita comunque a depositarle in giudizio viola il dovere di verità ex art. 50 del codice deontologico e potrà esserne chiamato a risponderne sia in sede disciplinare che in sede civile.

 

Si fornisce un documento del Tribunale di Roma del 2024 dove il Giudice, alla luce dell’omessa contestazione e disconoscimento, ammette il file audio che il CTU può dunque valutare.

Si allega l’ordinanza del 5 febbraio 2024 del Tribunale Ordinario di Roma. 20240206151108

 

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