Assegno divorzile per la moglie benestante: ha concorso alla formazione del patrimonio?

Salve Avvocato, io e mio marito ci stiamo separando, abbiamo sempre vissuto una vita piuttosto agiata e non ci è mai mancato nulla proprio grazie al suo lavoro. Voglio sottolineare, però, che anche io mi sento di aver contribuito al nostro patrimonio, non direttamente con il lavoro, ma con la gestione della casa e della famiglia ed appoggiandolo in tutte le sue scelte lavorative. È possibile che questo mio contributo sia considerato in sede di assegno divorzile?

In un recente caso giuridico, la Suprema Corte ha affrontato la questione dell’assegno divorzile con l’obiettivo di compensare il coniuge economicamente più debole per il suo contributo alla formazione del patrimonio familiare. Il caso in esame riguarda la sentenza n. 34711 del 12 dicembre 2023 e tratta la separazione tra due coniugi, separazione addebitata al marito. In primo grado l’uomo si vede obbligato a versare un mantenimento da 18000 euro mensili per la moglie e la figlia (maggiorenne, ma non autosufficiente) diviso in 9000 euro per ciascuna. Un mantenimento così alto, secondo il Tribunale, era giustificato dall’altissimo tenore di vita che la figlia aveva sempre tenuto grazie alle finanze del padre e dal concorso dalla mancanza di indipendenza economica della moglie che si era dedicata alla famiglia.

Anche a seguito del ricorso in Appello, con cui il marito chiedeva una riduzione dell’assegno divorzile a 4000 euro, veniva comunque confermato il principio secondo cui la donna non avesse i mezzi per mantenersi e fosse, secondo la Corte: “priva di occupazione lavorativa, né era in grado di procurasela facilmente in ragione dell’età e della mancanza di una specifica professionalità, essendosi sempre occupata dei figli e del marito e continuando ad occuparsi della figlia dopo la separazione”. L’uomo ricorreva per Cassazione sottolineando come la Corte d’Appello avesse “omesso di accertare il contributo fornito dall’ex moglie alla formazione del patrimonio comune e di quello personale del ricorrente, per non aver considerato che il patrimonio immobiliare ingentissimo del ricorrente proveniva interamente dalla sua famiglia (di lui), e che la moglie aveva beneficiato di donazioni durante il matrimonio, non avendo svolto attività lavorativa per scelta, senza rinunciare a occasioni lavorative”. La Suprema corte accoglieva il ricorso e cassava la Sentenza impugnata, sottolineando come la Corte d’appello avesse trascurato di valutare adeguatamente il contributo specifico della donna alla formazione del patrimonio familiare e personale del marito. In particolare, si è evidenziato che non è stata condotta un’analisi approfondita sulla scelta della donna di non lavorare e se questa decisione fosse stata concordata con il marito, comportando un impegno significativo nella gestione familiare.

Il marito a questo punto, riassunto il giudizio in appello, sosteneva che l’ex moglie poteva provvedere autonomamente al proprio mantenimento, avendo 50 anni e una formazione professionale come stilista. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, rideterminava l’assegno a €7.000,00 mensili, riconoscendo il contributo della donna alla gestione familiare, ma contestando alcune considerazioni sulla sua capacità di autosufficienza economica.

 

In conclusione, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello, sottolineando che la funzione equilibratrice dell’assegno divorzile non mira a ripristinare il tenore di vita coniugale, bensì a riconoscere il contributo sostanziale dell’ex coniuge più debole al patrimonio familiare e personale. La decisione ha tenuto conto del contesto della formazione patrimoniale e della capacità di autosufficienza economica dell’ex coniuge, cercando di giungere a una soluzione equa per entrambe le parti.

 

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