Salve Avvocato, io e mio marito abbiamo deciso di separarci e di divorziare, è possibile aprire un unico procedimento per entrambi o dobbiamo necessariamente aprire prima il procedimento per la separazione e solo dopo quello per il divorzio?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727/2023, ha recentemente sancito la possibilità di presentare un ricorso congiunto che cumula separazione e divorzio (vuoi saperne di più sul divorzio? Leggi anche – https://studiodonne.it/divorzio-breve/ ). Tale pronuncia, emessa poco dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, rappresenta un passo significativo verso l’armonizzazione degli orientamenti giuridici e la promozione di una maggiore uniformità nell’applicazione delle norme. In materia si sono avute diverse interpretazioni da parte dei Tribunali italiani; inizialmente contrastata dal Tribunale di Firenze (sentenza n. 4458/2023), la domanda simultanea di separazione e divorzio è stata invece consentita dai Tribunali di Milano (sentenza n. 3542/2023), Vercelli, Genova e Lamezia Terme nel contesto del procedimento consensuale.
La Cassazione, dunque, con la sentenza n. 28727/2023 ha sancito la validità di un ricorso presentato da una coppia mediante una domanda congiunta che includeva sia la separazione che lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. La Corte ha, infatti, posto fine al contrasto di orientamenti, fornendo un chiaro criterio di interpretazione dell’art. 473 bis. 49 c.p.c. e dichiarando che: “Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell’art. 473-bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso”.
L’Organismo Congressuale Forense ha accolto con soddisfazione la decisione della Cassazione rimarcando l’importanza di stabilire un criterio uniforme per l’interpretazione dell’articolo 473 bis n. 49 c.p.c.
Questa innovazione mira a semplificare le complesse procedure legate alla separazione coniugale, proteggendo simultaneamente gli interessi dei figli da potenziali conflitti prolungati tra i genitori. In passato, le coppie intenzionate a divorziare dovevano iniziare presentando l’accordo di separazione, dovevano poi attendere almeno sei mesi per presentare un secondo ricorso attraverso il quale si iniziava il procedimento per il divorzio. Gli accordi coinvolti nella separazione non potevano toccare aspetti del divorzio.
Attualmente, la sentenza sopracitata della Corte di Cassazione è una vera e propria svolta proprio in ragione del fatto che rende possibile stipulare un unico accordo che contempli sia la separazione che il divorzio. Le rispettive richieste possono essere trattate in un unico contesto, con la firma di un unico atto depositato presso il Tribunale. Spetterà a quel punto ai giudici, telematicamente, emettere prima la sentenza di separazione e, dopo sei mesi, qualora ci siano tutte le condizioni, quella di divorzio.
È bene sottolineare che, secondo la Riforma Cartabia, sarà in ogni caso necessario, per i coniugi che vogliono ricorrere a tale procedura, presentare la propria dichiarazione dei redditi in maniera dettagliata (sono previsti anche dei risarcimenti dovuti dal coniuge che dovesse omettere dei redditi) e, soprattutto, nel caso in cui siano presenti dei bambini, sarà richiesta la redazione di un piano genitoriale che dettagli le attività quotidiane coinvolgenti i minori, comprendendo sia gli impegni scolastici che sportivi, sino a delineare un programma strutturato per gli incontri. Ciò consentirà al giudice di adottare decisioni informate in merito all’affidamento e ai diritti di visita, mirando al miglior interesse dei minori.