L’adulterio scoperto a distanza di tempo non comporta disconoscimento del figlio

Salve Avvocato, il mio ex marito ha scoperto che prima che io rimanessi incinta ho avuto una relazione con un altro uomo ed adesso vuole disconoscere nostro figlio. È possibile che lo faccia anche dopo tutti questi anni?

L’articolo 244 del Codice civile disciplina i casi di disconoscimento della paternità ed al secondo comma dichiara: “Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. (…) Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”.

 

È importante sottolineare come la Corte di Cassazione abbia affermato che la scoperta dell’adulterio al momento del concepimento deve derivare da una conoscenza “certa” e come, dunque, non basti il mero sospetto a far si che si possa richiedere il disconoscimento della paternità. Con la sentenza n. 14556/2014 stabilisce: “La scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento (…) va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, non essendo sufficiente la mera infatuazione, la mera relazione sentimentale o la frequentazione della moglie con un altro uomo”.

È questo, dunque, il principio ribadito ancora una volta dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30844 del 6 novembre 2023 secondo cui la scoperta di un adulterio a distanza di anni non comporta il disconoscimento del proprio figlio. Il caso specifico vede l’uomo venire a conoscenza diversi anni dopo il concepimento della figlia ed anche diversi anni dopo la fine del proprio matrimonio (avvenuto a seguito del concepimento della bambina e durato per un breve periodo), della presunta relazione della ex moglie con un altro uomo nel periodo in cui il concepimento sarebbe avvenuto e tale notizia gli sarebbe stata riferita dal proprio padre ad un pranzo di Natale in famiglia. L’uomo decideva dunque di procedere legalmente per ottenere il disconoscimento della propria paternità nei confronti della figlia.

La Corte d’Appello di Trieste respingeva il ricorso sottolineando come fosse singolare che, essendo il matrimonio conclusosi con la separazione delle parti nel 2004, solo dopo molti anni, nel 2015, il risalente adulterio fosse stato reso noto, peraltro in una occasione pubblica, come un pranzo di Natale.

 

Il padre, procedendo anche in Cassazione si vedeva rigettare il ricorso, anche in questo grado di giudizio. La Corte, infatti, ribadisce il principio secondo cui: “in tema di disconoscimento della paternità grava sull’attore la prova del momento di avvenuta conoscenza dell’adulterio” e ritiene che l’istruttoria portata avanti in materia dalla Corte d’Appello fosse valida e portata avanti nella giusta maniera: “La valutazione delle emergenze istruttorie, compiuta sul punto dal giudice di merito, cui compete, risulta conforme ai principi di materia”. Condanna dunque il ricorrente alle spese processuali dichiarando inammissibile il ricorso.

 

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