Buongiorno Avvocato, volevo farle alcune domande in merito all’assegno unico: chi lo può richiedere? È possibile che lo percepisca il mio ex marito anche se siamo separati e sono io quella ad avere la collocazione prevalente di nostro figlio?
L’assegno unico universale è una misura economica volta a sostituire tutti i precedenti sussidi economici che lo Stato prevedeva come forma di aiuto per le famiglie con figli a carico e che siano residenti in Italia. Viene erogato dall’INPS sulla base dell’ISEE del nucleo familiare ed è un servizio che può essere richiesto fino al compimento dei 21 anni di età dei figli che si hanno a carico (in caso di figli disabili non vi sarà un limite di età per la richiesta e la riscossione del sussidio).
Nel caso in cui i genitori che richiedano l’assegno unico siano separati o divorziati è bene fare chiarezza sul fatto che l’assegno, essendo uno strumento assistenziale per la famiglia e nello specifico per sostenere le famiglie che abbiano dei figli, è principalmente erogato per garantire un miglior tenore di vita ai figli e sarà dunque spettante a quei genitori che hanno l’affidamento degli stessi. In caso di affidamento esclusivo spetterà, dunque, solamente al genitore affidatario, mentre in caso di affidamento condiviso sarà da dividere equamente tra le parti. È anche importante sottolineare come, spesso, in caso di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso uno dei genitori, l’assegno venga, previo accordo tra le parti, destinato interamente al genitore collocatario.
Avvocato e cosa succederebbe se il mio ex marito, senza essere collocatario, ricevesse l’assegno unico, ma lo tenesse per lui e non lo sfruttasse per nostro figlio?
La risposta legale alla trattenuta indebita degli assegni familiari da parte di un genitore non affidatario è stata delineata dalla sentenza numero 24140 del 5 giugno 2023 della Corte di Cassazione. Secondo questa decisione, è punibile per il reato di appropriazione indebita il padre separato che, pur essendo beneficiario degli assegni familiari dall’Inps per i figli minori affidati alla madre, li trattiene indebitamente.
La Corte ha affermato che il reato persiste anche se il giudice, durante la separazione, non avesse specificamente attribuito in modo esclusivo gli assegni alla madre affidataria. Il principio fondamentale riconosciuto dalla giurisprudenza è che il genitore con cui vivono i minori è tenuto a gestire gli assegni familiari, poiché questi sono destinati a coprire le spese quotidiane dei figli. La Cassazione dichiara infatti: “Deve pertanto ribadirsi il principio, già affermato in epoca risalente da questa Corte, secondo cui in regime di separazione personale fra coniugi il marito che distrae a proprio profitto l’assegno familiare percepito per i figli minori alla moglie separata affidati, e con lei conviventi, commette appropriazione indebita giacché egli non ha gestione autonoma dell’assegno medesimo il quale, stante la sua natura di integrazione alimentare, è vincolato allo scopo fissato dal sistema normativo”.
Se il genitore non affidatario rifiuta di restituire gli assegni familiari indebitamente trattenuti, è possibile agire per vie legali attraverso una querela per appropriazione indebita. Il termine di tre mesi per presentare la querela inizia a decorrere dal momento in cui viene ufficialmente richiesta la restituzione degli assegni e questa richiesta viene negata. In pratica, prima di procedere con la denuncia, è necessario avanzare una richiesta formale di restituzione. Solo se il genitore non affidatario rifiuta di restituire gli assegni, si può procedere con la querela per appropriazione indebita.