TRASFERIMENTO DEL FIGLIO SE LA MAMMA LAVORA ALL’ESTERO: è SCONTATO?

  • La cassazione cambia orientamento –

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Avvocato buongiorno, mi hanno offerto una posizione lavorativa di maggior rilievo all’estero, secondo lei potrò ottenere il trasferimento di mio figlio se il padre si oppone?

Nel regime di affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per il figlio minorenne devono essere assunte di comune accordo tra i genitori cosi come stabilisce l’art. 337 ter del nostro Codice Civile.

È chiaro che rientra la tra le decisioni di maggior interesse anche la residenza del figlio e pertanto se il genitore collocatario del minore deve trasferirsi all’estero per lavoro o semplicemente per ragioni “personali” e l’altro genitore non presta il consenso al trasferimento, sarà il giudice a scegliere per i genitori.

Il giudice chiamato ad esprimersi su una controversia in ordine al trasferimento del minore, deve bilanciare le esigenze del genitore che richiede di trasferirsi ed il superiore interesse del figlio che si esplica nell’equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. È una grande responsabilità per il giudicante, il quale non può allontanare un figlio da un genitore unicamente per andare incontro all’esigenze dell’altro.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui il rapporto con l’altro genitore viene tutelato anche in caso di trasferimento del minore, ad esempio in caso di moderata distanza con il paese di destinazione; ovvero dei casi in cui il trasferimento potrebbe solo giovare all’interesse del minore.

Oggi la Cassazione sembra aver cambiato radicalmente orientamento sul punto, nel senso di voler favorire la bigenitorialità anche a discapito del genitore che richiede il trasferimento.

Cosa ha recentemente stabilito la Cassazione?

La Cassazione si è trovata a dove affrontare un caso molto simile a quello di cui alla nostra domanda.

Il caso affrontato dalla Corte, vedeva una madre intenta a trasferirsi nel suo paese nativo, la Francia, nel quale, oltre ad avere rapporti familiari e di amicizia, aveva reperito un ottimo lavoro, più remunerativo di quello in Italia.

La Corte d’Appello, sulla scorta della prova che la bambina aveva un radicamento nel Paese di destinazione, accoglieva il ricorso della donna, respingendo la richiesta di affidamento al padre e di una CTU che valutasse l’impatto nel rapporto padre figlia.

Tuttavia la Cassazione non si è trovata d’accordo con la Corte D’Appello, sostenendo che il trasferimento del minore non è un automatismo.

A ben vedere, l’ordinanza n. 24651/2022 della Cassazione, ha cambiato l’orientamento che prevedeva la prevalenza delle esigenze del genitore affidatario, secondo il quale il trasferimento all’estero del minore non può essere negato nel caso in cui la madre abbia maggiori possibilità lavorative in un’altra zona o città.

I giudici della suprema corte in tal caso hanno dedotto che nei giudizi di merito non si era tenuto debitamente conto che “l’accordo sul regime di collocazione del minore presso uno dei genitori non determina alcuna rinuncia all’esercizio effettivo della bigenitorialità ed è condizionato dal luogo di residenza del minore. Esso, pertanto, non può mai contenere anche un’autorizzazione implicita al trasferimento all’estero”.

In conclusione, tornando alla domanda iniziale, la risposta potrebbe essere affermativa unicamente se il giudice, dopo aver valutato tutti gli elementi in suo possesso, ritiene che l’interesse superiore del minore alla bigenitorialità sia garantito anche in caso di trasferimento all’estero

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