PSICOLOGA NO-VAX PUÒ LAVORARE

 

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

 

Avvocato buongiorno, sono una dentista e non voglio farmi somministrare altre dosi vaccinali, pensa che potrò continuare a lavorare?

Cara dottoressa, la sua domanda sono in molti a porsela, e saranno ancora di più dopo la sentenza dello scorso 6 luglio; ma procediamo con ordine.

Come ben saprà, l’Art.4 del D.l. 44/2021 specifica che, “tutti coloro che esercitano una professione sanitaria o di interesse sanitario, in strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, nelle farmacie e nelle parafarmacie, pubbliche e private, e negli studi professionali, hanno l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita contro il Covid-19”.

Nel suo caso è quindi chiaro che, salvo cambiamenti legislativi, il vaccino, è un requisito essenziale per poter svolgere l’attività lavorativa.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal D.l. 44/2021, come sicuramente a lei noto, la procedura di controllo della vaccinazione di medici e professionisti sanitari prevede che ogni operatore non vaccinato venga immediatamente segnalato alla ASL di competenza, la quale in assenza di giustificazioni, invita formalmente l’operatore non vaccinato a sottoporsi senza indugio alla vaccinazione obbligatoria.

Il consiglio dell’Ordine dei Medici, infatti, dichiarava che tutti gli ordini delle professioni sanitarie devono rispettare il decreto-legge 44 del 2021, poiché la vaccinazione è un obbligo morale degli esercenti le professioni sanitarie.

Tuttavia, ad oggi, non è possibile dare una risposta certa, e sul punto le espongo il caso di una psicologa, recentemente affrontato dal Tribunale di Firenze.

Una psicologa era stata sospesa dal suo Ordine professionale, poiché si era rifiutata di sottoporsi al vaccino anti Covid-19.

La donna aveva proposto ricorso al Tribunale di Firenze sostenendo che l’impossibilità di lavorare, aveva recato un grave pregiudizio a sé ed ai suoi figli, privandola della sua unica fonte di sostentamento.

Il Tribunale, sulla scorta delle argomentazioni della donna, ha emesso una sentenza che è già molto discussa, con la quale ha ordinato la reintegrazione della psicologa no – vax.

Il giudice di Firenze, accogliendo il ricorso della donna ha rilevato che la stessa non poteva: “essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo dna, alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute” e che : “tutt’oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi”.

Poste tali premesse, il giudice di Firenze disponeva che: “la sospensione dell’esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro“. Il decreto emesso dal giudice sospendeva quindi il provvedimento dell’ordine degli Psicologi Toscani, consentendo alla donna di esercitare la sua professione “in qualunque modalità”.

Questa sentenza si fonda sul diritto al lavoro, costituzionalmente garantito dall’art. 4, quale espressione della libertà e della dignità della persona.

Non solo, ma la giudice, nel caso esposto, accoglie le osservazioni del ricorso della psicologa sul fatto che, a due anni dal vaccino è ormai chiaro che la vaccinazione non copre totalmente dal Covid e che “un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto militare”.

Come si comprende agevolmente il testo della sentenza è molto forte, e apre sicuramente un nuovo scenario, nel quale non sarà più così scontato, in determinati casi, la perdita del lavoro per la mancanza del vaccino. Difatti la sentenza di Firenze ha creato un precedente e senza dubbio apre la strada per altri ricorsi aventi ad oggetto il vaccino anti-covid 19.

 

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