A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
Mio figlio maggiorenne non ha ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro, devo provvedere al suo mantenimento?
Come è noto, i genitori sono obbligati a mantenere i figli, anche dopo il compimento dei 18 anni e finché non raggiungono l’autosufficienza economica.
Ma per quando tempo dura tale obbligo? Di norma, tale obbligo permane sino a che il genitore obbligato al mantenimento dimostra che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che avrebbe potuto raggiungerla (https://studiodonne.it/2018/12/20/quando-e-come-cessa-lobbligo-di-mantenimento-dei-figli-maggiorenni-bamboccioni/).
IL CASO
Un padre divorziato si è rivolto al nostro studio, molto preoccupato per la sua condizione economica. Difatti, l’uomo, oramai in pensione, temeva di dover corrispondere nuovamente l’assegno di mantenimento al figlio trentenne, al quale era scaduto il contratto di lavoro senza possibilità di rinnovo.
Il ragazzo in questione, congiuntamente alla madre (ex moglie del nostro cliente), era ricorso al Tribunale, per riottenere l’assegno di mantenimento del padre, nonostante quest’ultimo, su richiesta, provvedeva ai bisogni di prima necessità del ragazzo che viveva sotto lo stesso tetto della madre.
Dopo aver illustrato al nostro assistito quali erano i diritti e gli obblighi attinenti all’istituto del mantenimento dei figli maggiorenni, abbiamo studiato la strategia processuale più adatta al caso di specie e ci siamo costituiti in giudizio.
Nel nostro scritto difensivo abbiamo sottolineato diversi aspetti fra i quali:
– il padre possedeva solo una modesta pensione con cui doveva far fronte al suo personale mantenimento;
– il ragazzo viveva nella casa familiare con la madre, pertanto, non doveva sostenere alcun canone di locazione;
– la madre godeva di uno stipendio dignitoso, ed era ancora lontana dall’età pensionabile
– il figlio, trentenne, era ormai entrato da ben due anni nel mondo del lavoro; pertanto, aveva una piena capacità lavorativa; sul punto abbiamo inserito anche una sentenza della Cassazione molto simile al nostro caso e riportata nel paragrafo seguente.
– il figlio (in costanza contrattuale) percepiva un ottimo stipendio, con il quale, se solo avesse voluto, avrebbe condotto in locazione un’abitazione ovunque desiderasse.
COME SI ORIENTA LA GIURISPRUDENZA?
In un caso analogo a quello suddescritto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 40282/2021, secondo la quale: “lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, anche se prestata nell’ambito di un contratto a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell’interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica”.
La Cassazione, sul punto sottolinea il fatto che ciò che rileva “è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle sue esigenze, ed il suo conseguente inserimento nel mondo del lavoro con una l’attività che sia retribuita in modo tale da consentire al figlio di provvedere a sé stesso; pertanto, viene esclusa la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento”.
CONCLUSIONI
Nel caso seguito dal nostro studio, siamo riuscite ad ottenere il rigetto della richiesta dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, poiché anche il giudice ha ritenuto che l’inizio dell’esperienza lavorativa del figlio, anche se terminata, ha palesato il raggiungimento di una adeguata capacità di guadagno. Inoltre, ad avvalorare la nostra tesi anche il fatto che il figlio non ha dimostrato al giudice di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente.