Nuovo decreto Anticovid-19

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Il 7 gennaio 2022 il Governo ha varato le nuove misure per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole, in cosa consiste?

Mario Draghi Nuovo decreto Anticovid-19

La curva di crescita dei contagi covid-19 dopo le feste natalizie è aumentata in modo esponenziale e per questo motivo si sono rese necessarie nuove regole per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Prima di esaminare il nuovo decreto è necessario comprendere le differenze fra il super green pass ed il green pass ordinario o semplice.

 

COSA È IL GREEN PASS SEMPLICE?

È quello che si ottiene con il vaccino, con la guarigione, ma anche semplicemente con un tampone antigenico o molecolare negativo (quest’ultimo valido rispettivamente 48 e 72 ore).

 

COSA È IL GRENN PASS RAFFORZATO O SUPER GREEN PASS?

Il super green pass si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal covid-19.

Il certificato viene generato a partire dal dodicesimo giorno dopo la prima dose e sarà valido a partire dal 15º giorno e fino alla seconda dose.

 

Per i vaccinati con due dosi il Green pass, dal primo febbraio 2022 avrà una durata di 6 mesi.

Per i vaccinati con la dose booster il certificato verde ha validità di 9 mesi.

 

Successivamente alla guarigione dal covid, il super green pass sarà valido per di 6 mesi.

 

QUALI SONO LE NUOVE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO?

Anticovid Studiodonne

Ecco un breve schema delle misure adottate:

  • Obbligo vaccinale per tutti i cittadini residenti in Italia che hanno compiuto i 50 anni, dal giorno 8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022 (sul punto https://studiodonne.it/2021/12/08/verso-lobbligatorieta-del-vaccino/)
  • I lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni di età, dovranno necessariamente mostrare il Green Pass rafforzato per accedere sul posto di di lavoro a partire dal 15 febbraio 2022.

Senza super Green Pass, gli appartenenti a questa categoria dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, non avranno più diritto allo stipendio e potranno essere sospesi per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, ma con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

  • Tutto il personale universitario, e per tale si intendono sia i docenti sia gli altri soggetti che lavorano all’interno della struttura, avranno l’obbligo vaccinale senza limiti di età, così come già previsto per il personale scolastico.
  • L’obbligo di Green Pass “semplice” viene esteso dal 20 gennaio 2022 sia per lavoratori e clienti degli esercizi commerciali, fra i quali parrucchieri, barbieri, estetiste, e SPA, sia per l’accesso a tutti i pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari dal giorno 1° febbraio 2021.
  • Gli esercizi commerciali che vengono esentanti dall’obbligo di esibizione di green pass per l’accesso, sono solo le categorie “essenziali e primarie della persona” quali negozi di alimentari e farmacie ecc.
  • Alle pubbliche amministrazioni e così come alle imprese private viene raccomandato il massimo utilizzo dello smart working nelle prossime settimane.
  • Il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
  • Via libera per la terza dose booster di vaccino per i 12-15enni.

COME È CAMBIATA LA QUARANTENA?

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 vengono applicate già dal 31 dicembre 2021, ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

 

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si deve applicare ai seguenti soggetti:

  1. A coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (quindi le 2 dosi ovvero la dose unica per il vaccino J&J) da meno di 120 giorni;
  2. Ai guariti da COVID-19 da meno di 120 giorni;
  3. Alle persone che hanno ricevuto la dose “booster”.

Alle categorie sopraindicate, se non presentano sintomi, si applica unicamente la auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i cinque giorni successivi all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 e solo se sintomatici, al termine di questo periodo va eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

Viceversa in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al COVID-19, i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni dovranno effettuare la quarantena per 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico negativo.

 

Infine, in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al COVID-19, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, la quarantena avrà una durata di 5 giorni, purché al termine di questo periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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