Il nostro caso in Studio: Pari tempo di frequentazione e mantenimento diretto al bambino
Sono riuscita a rendere applicabile concretamente la bigenitorialità per un cliente il quale potrà provvedere direttamente al mantenimento del figlio nei tempi di frequentazione concessi prima dal Giudice e poi confermati dalle parti con un accordo.
Anche il mantenimento diretto è conforme alle norme del nostro Codice civile ex artt. 147 e 148 c.c. secondo cui vi è l’obbligo di mantenimento dei figli minori, sia legittimi che naturali, a carico di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Sebbene l’art. 337 ter c.c., precisi che, salvo accordi liberamente sottoscritti dalle parti (…) il giudice stabilisca, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico per il figlio minore al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tuttavia in casi come il nostro, dove il minore trascorre un pari tempo con ciascuno dei genitori, è legittimo il mantenimento diretto.
Nel nostro caso, con l’ordinanza presidenziale del febbraio 2021 che potrete esaminare con un appuntamento in studio, il Giudice ha stabilito, su nostra richiesta, il mantenimento diretto, ovvero nessun assegno dato da un genitore all’altro, poiché entrambi provvederanno direttamente a soddisfare le esigenze del figlio, per il tempo in cui lo hanno con sé.
IL DIRITTO DI VISITA PARITARIO È CONDIZIONE DEL MANTENIMENTO DIRETTO?
Nel caso seguito dallo studio abbiamo previsto un collocamento paritetico del figlio con tempi “quasi uguali” di permanenza del minore con i genitori.
Il figlio minore di fatto già abituato a trascorrere una parte della settimana con il papà e il resto con la mamma stante anche la vicinanza delle abitazioni, pertanto andava “formalizzata” questa situazione.
Il nostro intervento, come vedremo, ha anche evitato che la casa familiare, venisse assegnata alla madre nell’interesse del minore.
Il Giudice, rilevate le abitudini del bambino, radicate ben prima della separazione giudiziale, confermava in via provvisoria le modalità di frequentazione paritarie, optando per il mantenimento diretto e non disponendo sulla assegnazione della casa familiare. Per il provvedimento definitivo il Giudice attendeva che la CTU disponesse eventuali modifiche relative alle capacità genitoriali. Tuttavia, entrambe le parti, soddisfatte della loro nuova vita hanno raggiunto un accordo, trasformando la separazione giudiziale in consensuale.
Pertanto, siamo riuscite, anche a rendere definitive queste modalità attraverso la omologazione dell’accordo tra le parti.
IL CASO
Con ricorso al Tribunale di Roma, abbiamo chiesto ed ottenuto il mantenimento diretto del padre nei confronti del figlio, oltre che un piano di frequentazione padre-figlio che rispetta e garantisce nel concreto la effettiva bigenitorialità. Al fine di evitare la penalizzazione del padre con una assegnazione della casa familiare alla mamma, abbiamo ceduto la quota della casa in comproprietà alla mamma, consentendo così al nostro cliente di acquistare una prima casa senza tassazione avendo inserito nell’accordo l’atto di compravendita.
(Sul punto anche https://studiodonne.it/2021/10/08/mantenimento-diretto-e-affidamento-condiviso/)
Occorre però precisare che il mantenimento diretto non è una conseguenza automatica del collocamento paritario, difatti gli ex conviventi/coniugi possono decidere congiuntamente per il mantenimento diretto ovvero, come nel nostro caso, chiederlo al giudice.
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È importante conoscermi per sentirsi davvero tutelati ed assistiti non solo legalmente ma anche umanamente.
Per me è importante seguire il caso “non a nastro” ma in relazione alle esigenze nel rispetto degli obiettivi che raggiungo nel 100% dei casi soprattutto se riusciamo a sottoscrivere un accordo.
Per l’approfondimento del tuo caso è sempre necessario un appuntamento esplorativo al numero 06.69.35.0171 o per le emergenze al n. 338.87.83.183 al fine di esaminare a che punto sei e dove vuoi arrivare.