A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
“Se il vaccino anticovid-19 dovesse diventare obbligatorio anche in Italia, come cambia la responsabilità dello Stato?”
Come si presente la situazione Europea?
Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha aperto il dibattito nel quale ha dichiarato la necessità dell’obbligo vaccinale qualora la circolazione del virus da covid 19 continui a non essere sotto controllo, con le attuali campagne vaccinali.
A preoccupare sono soprattutto le varianti, prima fra tutte la Omicron, con la quale l’unica raccomandazione da parte della presidente è quella di vaccinarsi.
La Von Der Leyen sottolinea che un terzo della popolazione europea non è vaccinata, e pertanto se da una parte non si può pretendere l’obbligo vaccinale immediato, è necessario l’utilizzo del Green Pass.
Quello che auspica l’Europa è un coordinamento sanitario fra gli Stati, alcuni dei quali sembrano già essersi adeguati spontaneamente.
Difatti, in Austria, l’obbligo vaccinale, che permarrà fino al 31 gennaio 2024, prevede tre fasi: la prima è che la vaccinazione sarà obbligatoria a partire dal primo febbraio 2022, la seconda dose dovrà essere fatta vaccinazione non prima di 14 e non oltre 42 giorni dalla prima dose, e la dose booster andrà effettuata non prima di 120 giorni e non oltre 270 dalla prima vaccinazione. Inoltre, per il mese febbraio 2022 ed è vaglio una legge che prevede una multa per gli ultraquattordicenni che rifiutano il vaccino dopo due solleciti ufficiali.
Lo stesso provvedimento è stato preso dalla Grecia, che ha tuttavia alzato la soglia agli gli over 60, per i quali a partire dal 16 gennaio 2022 sarà comminata una multa di pari ad € 100,00 al mese fino al vaccino.
In Germania, i dipendenti degli ospedali e delle case di cura dovranno essere vaccinati o guariti o presentare un certificato medico per impossibilità di immunizzarsi entro il 15 marzo, inoltre il neo cancelliere Olaf Scholz si è dichiarato favorevole all’obbligo vaccinale e nel frattempo darà il via al divieto di accesso a tutti gli esercizi commerciali (non necessari) ai i non vaccinati. Il Belgio è prossimo all’obbligo vaccinale entro l’anno 2022.
In Francia l’obbligo vaccinale attualmente esiste per categorie come personale sanitario, vigili del fuoco ed esercito.
IN ITALIA COME FUNZIONA OGGI?
Come sappiamo, in Italia il vaccino anti-covid in Italia è stato reso obbligatorio, dal decreto-legge n. 44/2021, esclusivamente per i professionisti e personale sanitario.
Tuttavia, dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale non sarà solo per il personale sanitario ma anche per il personale della scuola e quello di difesa, sicurezza e soccorso pubblico e chi lavora in rsa. Inoltre, da lunedì 6 dicembre è in vigore il Super Green Pass che è valido solo per guariti e per i vaccinati, ma non per chi ottiene la certificazione con il tampone.
COME SI RENDE OBBLIGATORIO IL VACCINO IN ITALIA?
Il governo dovrebbe adottare un decreto-legge, che viene adottato dal Consiglio dei ministri e presentato entro tre giorni alle Camere, che hanno 60 giorni per convertirlo.
In caso di eventi avversi post-vaccino, lo stato sarebbe responsabile e tenuto ad indennizzare?
Sul punto il riferimento normativo è l’art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 che sancisce: “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
La legge in questione autorizza l’indennizzo solo in caso di vaccinazione obbligatoria, pertanto, finché il vaccino rimarrà fortemente raccomandato non si potrà parlare di indennizzo da parte dello Stato.
Difatti, anche la Corte costituzionale con sentenza n. 118 del 26/05/2020 stabiliva che “il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992. Infatti, in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva.
Pertanto, solo qualora il vaccino anti-Covid verrà reso obbligatorio si potrà il diritto ad ottenere un equo indennizzo, poiché la tutela della salute pubblica permette allo Stato di comprimere il diritto alla autodeterminazione del singolo, ma, nel caso in cui questi abbia riportato un danno a causa della misura sanitaria adottata, è indubbia una misura di riparazione. Tuttavia, com’è noto, l’aspetto più problematico legato al danno da vaccino è senza dubbio la prova del nesso di causalità, fra il vaccino ed il danno causato.
Sul punto vedi anche: https://studiodonne.it/2021/06/09/vaccino-ai-minori-di-genitori-separati-che-succede-in-caso-di-disaccordo/ e https://studiodonne.it/2021/06/24/puo-un-figlio-richiedere-il-vaccino-anti-covid-anche-senza-il-consenso-dei-genitori/