ALIENAZIONE PARENTALE E AFFIDO SUPERESCLUSIVO

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

“L’alienazione parentale giustifica sempre un affidamento super esclusivo?”

 

Prima di rispondere alla questione suesposta, è necessario spiegare brevemente cosa si intende per PAS e per affidamento super esclusivo, poiché molti giudici, dispongono questo tipo di affidamento quando viene diagnosticata la sindrome da alienazione parentale.

 

CHE COSA È L’ALIENAZIONE PARENTALE?

La ormai nota sindrome da alienazione parentale (PAS) è una forma di abuso contro i figli coinvolti in separazioni conflittuali. Lo psichiatra americano Richard A. Gardner, la definiva come: “un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore, detto alienatore attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di “lavaggio del cervello” o “programmazione”, poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. È proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS”.

COSA È L’AFFIDO SUPER ESCLUSIVO?

L’affido super esclusivo è l’istituto che consente al genitore affidatario di poter agire arbitrariamente senza il coinvolgimento dell’altro genitore sulle scelte attinenti la vita del proprio figlio.

 

 

LA CASSAZIONE n. 13217 DEL 17 MAGGIO 2021 HA NEGATO L’ALIENAZIONE PARENTALE ED IL CONSEGUENTE AFFIDO SUPER ESCLUSIVO

-IL CASO-

Il Tribunale di Treviso, valutate le c.t.u, tra le altre cose, negava l’affido super-esclusivo della figlia minore della coppia, disponendone invece l’affido esclusivo al padre ricorrente, regolamentando le visite e fissando le varie prescrizioni tra cui il divieto di incontro della minore con la nonna materna.

Il padre proponeva reclamo e chiedeva l’affido super esclusivo, insistendo per le visite protette della madre con l’ausilio degli assistenti sociali e per l’esclusione del pernottamento.

La madre si opponeva chiedendo l’affido condiviso con collocamento prevalente presso di sé.

La Corte d’Appello accoglieva il reclamo del padre, pertanto disponeva l’affido super esclusivo della figlia minore al padre. A sostegno della decisione il fatto che dalla CTU erano emerse delle condotte condizionanti da parte della madre, la quale pareva affetta dalla sindrome della madre malevola e che, sebbene con la figlia teneva un “sufficiente rapporto di accudimento”, esercitava nei confronti del padre una condotta atta ad estraniarlo da ogni scelta che la riguardasse. Giungendo a tali conclusioni, la Corte D’Appello non condivideva il decreto emesso dal Tribunale che negava l’affido super-esclusivo al padre, argomentando principalmente sulla consapevolezza dimostrata dalla madre della gravità dei suoi comportamenti.

Alla luce della pronuncia della Corte territoriale la madre ricorreva in Cassazione, deducendo che le risultanze peritali non erano state fondate su dati clinici, e che il giudizio finale non aveva effettuato una valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare. In altri termini, il provvedimento impugnato non era ispirato al superiore interesse del minore.

 

La Corte di Cassazione non potendo entrare nel merito della fondatezza scientifica della suddetta PAS, rilevava che i fatti ascritti dalla Corte d’Appello alla madre “non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d’espressione delle capacità genitoriali, considerando altresì il profilo, palesemente trascurato dalla stessa Corte di merito, afferente alle conseguenze sulla minore del c.d. “super-affido” della minore al padre in ordine alla conseguente rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un periodo così delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina”.

 

Nel caso in esame, pertanto la suprema Corte chiarisce che la valutazione del giudice deve essere più ampia e considerare ogni aspetto, anche la possibilità di intraprendere un percorso di recupero delle capacità genitoriali della madre.

Come si pone la Corte EDU nei confronti dell’affidamento super esclusivo?

La stessa linea di pensiero è stata adottata anche dalla corte EDU, difatti, la Corte Europea dei Diritti Umani, quando un giudice decide per l’affidamento super esclusivo senza valutare attentamente il supremo interesse del minore, potrebbe sanzionare lo Stato per la violazione dell’art. 8 CEDU, per la mancata adozione da parte delle autorità̀ nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del genitore non affidatario.

Difatti, l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che: “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. L’art. 8 citato, difende l’individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, imponendo agli Stati contraenti di trovare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli.

La Corte EDU, infatti, pronunciandosi in materia di sindrome di alienazione parentale ha condannato tutti quegli Stati che non hanno adeguatamente tutelato il rapporto genitore – figlio, imponendo il rispetto della vita privata e familiare. La Corte ha infatti affermato che, ostacolare il diritto di frequentazione del genitore con il minore rientra nel campo di applicazione dell’art. 8 della CEDU in quanto il figlio rappresenta un elemento fondamentale delle relazioni familiari.

 

 

In conclusione, per giustificare un provvedimento di affido super esclusivo a favore di un genitore sono necessari ulteriori elementi rispetto alla diagnosi di PAS, difatti il giudice per prima cosa dovrà valutare le conseguenze che l’affido super esclusivo provoca sul minore anche in considerazione dell’età del bambino.

 

Sul punto: https://studiodonne.it/2018/09/14/quando-e-previsto-laffido-super-esclusivo/

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