Violazione dei doveri del matrimonio, quando spetta il risarcimento dei danni?

I doveri familiari previsti dall’art. 143 c.c. hanno una reale natura giuridica e pertanto le loro violazioni possono integrare gli estremi di un illecito endofamiliare.

Infatti, nel pensiero comune vi è la convinzione che la violazione di questi doveri possa essere fatta valere unicamente nell’ambito della separazione dei coniugi con l’addebito, ma non è così!

Anche senza la pronuncia di addebito nella separazione, può essere richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, ex art. 2059 del codice civile (Cass. Civ. 4470/2018).

 In che caso posso chiedere il risarcimento del danno al mio ex coniuge?

Il risarcimento del danno ex art 2059 c.c. può essere chiesto qualora il coniuge abbia violato i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione, anche se tali diritti non hanno una ripercussione sul piano materiale.

Alcuni esempi di diritti tutelati e risarcibili nell’ambito della vita coniugale sono:

  • Il diritto alla dignità della persona;
  • Il diritto alla salute;
  • Il diritto all’onore e alla reputazione.

Qualora il coniuge con la propria condotta si sia reso responsabile della violazioni di un diritto fondamentale, spetta alla parte danneggiata provare il danno subìto in giudizio.

Infatti, tramite l’allegazione di prove rigorose e concrete il giudice potrà valutare se nel caso a lui sottoposto si sia effettivamente verificata una lesione dei diritti della persona.

Solo nel caso in cui risulti che la violazione dei doveri coniugali abbia provocato, nell’ambito della sfera del soggetto danneggiato, la lesione di interessi meritevoli di tutela risarcitoria potrà essere stabilito un ammontare economico a favore del coniuge leso, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. Attenzione però perché andrà dimostrato anche il nesso da causalità tra la condotta del danneggiante e le lesioni del danneggiato! Questo significa che andrà provato che i danni subìti siano direttamente ricollegati al comportamento lesivo dell’ex coniuge.

Il risarcimento del danno in caso di infedeltà

 

La semplice infedeltà non determina il diritto a ricevere un risarcimento dei danni morali sofferti, ma vi deve essere la comprovata lesione di un diritto fondamentale.

Ad esempio, chi viene tradito in pubblico alimentando le dicerie delle persone può chiedere i danni per la lesione della propria dignità personale (Cassazione sentenza n. 6598 del 7 marzo 2019).

Anche la depressione post tradimento non presuppone un automatico risarcimento del danno, dovrà essere dimostrato concretamente che il tradimento ha causato una sofferenza insopportabile tanto da arrecare grave pregiudizio alla salute: “…l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primo tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all’onore” (Cass. 6598/2019)

Attenzione però, l’unico danneggiante che può rispondere personalmente dei danni provocati è il coniuge traditore; infatti non vi è alcun diritto risarcitorio della persona tradita nei confronti dell’amante, che non ha nessun obbligo nei confronti del coniuge tradito.

L’unico spiraglio per avere vendetta nei confronti dell’amante è la richiesta di risarcimento del danno quando il suo comportamento sia stato denigratorio nei confronti del coniuge tradito, anche in pubblico. Allora in questo caso possiamo anche presentare una denuncia-querela per diffamazione in sede penale e chiedere i danni morali ex art 2059 c.c. in sede civile all’amante, godendoci la sua sofferenza almeno sul piano processuale!

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