I genitori non sono d’accordo sull’iscrizione scolastica

A cura dell’Avv.Maria Luisa Missiaggia

 

https://youtu.be/a7cMaY0l2Zo

 

La mamma desidera iscrivere il figlio alla scuola privata, ma il papà alla pubblica, come si risolve il contrasto?

 

Cosa dice la legge?

L’Art. 316 del codice civile disciplina la responsabilità genitoriale.

Tale responsabilità deve essere esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. È, quindi, necessario che i genitori prendano insieme le decisioni di maggiore interesse per i minori (ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative).

Come bisogna agire in caso di contrasto?

Sotto il profilo procedurale, il nostro ordinamento prevede due norme a tutela della risoluzione di contrasti in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale.

È quindi diversa la fattispecie normativa da applicare quando il contrasto sorge fra un coppia coniugata o separata.

Una coppia di genitori già formalmente separata, ed in contrasto sulla scelta dell’istituto scolastico per il figlio, è una fattispecie riconducibile nell’ambito dell’art. 709 ter c.p.c.. Tale articolo, infatti, si applica al caso di contrasto tra i genitori in ordine alle scelte fondamentali nell’interesse del minore, allorché i genitori siano separati o divorziati.

Mentre l’art. 316 c.c. secondo comma, consente di porre rimedio ad un contrasto nell’esercizio della responsabilità genitoriale, insorto quando il nucleo familiare non sia ancora disgregato, essendo la norma finalizzata alla conservazione dell’unità familiare.

Cosa dicono i giudici?

Nel caso di contrasto tra genitori relativo alla scelta dell’istituto scolastico cui iscrivere il figlio, la decisione spetta al Tribunale, poiché, non esiste una legge che disciplina la scelta specifica della scuola.

 

Un recentissimo provvedimento del Tribunale di Roma, stabilisce che in caso di contrasto genitoriale in merito alla iscrizione scolastica dei figli (tra scuola pubblica e scuola privata), in assenza della necessità di salvaguardare la continuità formativa, il Tribunale deve optare per la scuola pubblica italiana, considerata quella che l’ordinamento democratico mette a disposizione per tutti i minori e della quale il giudice deve presumere la capacità di fornire idonea educazione scolastica.

Analoga presunzione, infatti, non può operare con la scuola privata in quanto organizzata non dallo Stato, ma da soggetti diversi, che solo entrambi i genitori possono valutare come positivi per l’educazione dei loro figli (Trib. Roma, sez I civile, decreto 20 gennaio 2017).

 

La giurisprudenza ha, però, chiarito che questa regola può subire eccezioni se, per le peculiarità del caso concreto, emergono evidenti controindicazioni all’interesse del minore e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere quella più idonea.

A titolo di esempio, in caso di difficoltà di apprendimento, fragilità di inserimento nel contesto o fragilità personali del minore, esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori “la prosecuzione del percorso scolastico superiore in un contesto privato appare (…) la soluzione più tutelante per il percorso di crescita del minore” (Tribunale di Torino l’ordinanza del 25 agosto 2016).

 

In conclusione, salvo non emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore, il Tribunale opta a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio.

La volontà dei figli può essere determinante per la scelta della scuola?

La risposta è no.

La giurisprudenza, infatti, è unanime nel ritenere che la volontà dei figli minori di età, seppure sia importante, non è determinante, poiché tale scelta è da rimettere esclusivamente ai genitori. Difatti, l’immaturità della persona di età minore fa ritenere che lo stesso non abbia le necessarie conoscenze per valutare l’offerta formativa dell’istituto scolastico. Nei moduli di iscrizione scolastica non è infatti prevista l’adesione del minore interessato.

 

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