E’ sparito il passaporto di mia figlia e il mio ex coniuge non rilascia l’autorizzazione. A chi mi devo rivolgere?
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.
COSA DICE LA NORMATIVA?
Come ben sanno tutti i genitori, per richiedere il passaporto per il figlio minore (cittadino italiano) è necessario l’assenso dei due genitori, sia che siano coniugati, conviventi, separati, divorziati ovvero genitori naturali salvo che sia decretato l’affidamento esclusivo.
Entrambi i genitori, infatti, devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale, il quale autenticherà la loro firma.
Il DPR 445/2000 cd. Legge Bassanini, ha previsto delle soluzioni nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione: in tal caso il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale.
Infine, se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove risiede e firmare l’assenso che, in questo modo, viene legalizzato e spedito in Italia dall’Ufficio diplomatico.
Ma cosa succede se uno dei due genitori si oppone alla firma dell’assenso al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minorenne?
In mancanza dell’assenso si deve richiedere il nulla osta al Giudice tutelare.
IL CASO
Una signora di nazionalità straniera, si rivolge al nostro studio per procedere alla separazione legale giudiziale stante il comportamento violento del coniuge dal quale ha avuto una figlia. Nelle more dell’ordinanza presidenziale “sparisce” il passaporto della minore e il coniuge si rifiuta di procedere al rilascio del nuovo passaporto negando il consenso per il rilascio del passaporto della figlia minore e millantando un immotivato pericolo di fuga della madre con la bambina nel Paese della mamma.
Emessa l’Ordinanza Presidenziale dal Tribunale di Roma che vedeva assegnata alla mamma la casa familiare nell’ interesse della bambina con la stessa convivente e radicata la residenza della piccola in Italia, unitamente all’ iscrizione scolastica, viene fatta richiesta al Giudice Tutelare di ottenere l’autorizzazione al rilascio.
Il giudice Tutelare ha accolto totalmente il ricorso dell’ Avv. Maria Luisa Missiaggia, valutati i motivi della negazione del consenso al rilascio del passaporto della bambina, e l’assenza del pericolo di fuga sostenuto senza supporto probatorio e provata invece la stabile e prestigiosa occupazione lavorativa a Roma, senza alcun precedente penale, la responsabilità genitoriale coerente.
COSA HA STABILITO IL GIUDICE TUTELARE DI ROMA?
Il Tribunale di Roma nella persona del giudice tutelare ha accolto il nostro ricorso con la sentenza n. 7265/2020 depositata in data 21 settembre 2020, autorizzando il rilascio del passaporto anche in assenza del consenso di un genitore e condannando il padre della minore al pagamento delle spese processuali.
Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto non fondate le argomentazioni di controparte, sul presunto pericolo di fuga della signora, la quale, nel tempo non aveva mai dimostrato la sua volontà di sottrarre la minore per condurla in altro paese.
Non solo. Il giudice, ha altresì evidenziato come il rifiuto del consenso del padre fosse dettato unicamente da ragioni di “ripicche e dissapori” nei confronti della ex compagna.
Inoltre, il Tribunale evidenzia come la madre abbia una stabile occupazione a Roma ed in inoltre che la minore frequenta la scuola a Roma, dove ha costruito il suo centro di affetti.
Difatti, anche la Cassazione ha più volte evidenziato che: “il giudice in ipotesi di mancato assenso di un genitore al rilascio del passaporto in favore del figlio minore, l’esame del giudice tutelare deve limitarsi ad apprezzare se vi possa essere, in generale, il rischio che il genitore postulante sottragga i figli e, in ogni caso, è subordinato alla valutazione dell’interesse del minore” (Cass. n. 2696/2013).
Per tali motivi il giudice autorizzava le autorità competenti a rilasciare il passaporto alla figlia della nostra cliente condannando a spese anche il coniuge reticente.
“E’ stata una grande vittoria perché la cliente davvero ha subìto non poche vessazioni dall’ex coniuge. E la condanna a spese, sebbene simbolica nell’ammontare, ha dimostrato la fondatezza della linea dello studio che ha affiancato una madre e una donna colpita e perseguitata dall’ex anche negli interessi della figlia solo per aver deciso di separarsi” dice l’Avv. Maria Luisa Missiaggia.