Incontri tra nonni e nipoti: possono essere ridotti per la salute del bambino

A sancirlo è la Suprema Corte di Cassazione Sez. I Civile, con ordinanza n. 9145/20 del 19 maggio in cui ha stabilito che, qualora i nonni interferiscano con l’educazione del minore, siano invadenti e si trovino in contrasto con i genitori stessi del bambino possano provocare un pregiudizio per il minore. Come sappiamo, all’interno di procedimenti che coinvolgono dei minori, il focus deve essere concentrato interamente sulla loro salute e sull’evitare nel miglior modo possibile di creare delle turbative allo sviluppo psico-fisico del bambino.

Nella sentenza la Cassazione ribadisce come la relazione tra nonni e nipoti debba essere riconosciuta e tutelata nell’interesse dei fanciulli (ciò è anche ribadito all’articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo con specifico richiamo all’articolo 317bis c.c.). È infatti opinione comune che i minori possano trarre grande beneficio nella formazione da una relazione stabile tra ascendente e nipote, ma solo nel momento in cui tale relazione sia effettivamente volta all’interesse del minore. Questo accade quando il nonno abbia un rapporto di collaborazione con i genitori del bambino contribuendone all’educazione; quando invece i suoi comportamenti si trovino in manifesto contrasto con quelli genitoriali può provocare delle difficoltà di adattamento e di sviluppo ai nipoti.

 

È possibile la modifica delle modalità di frequentazione di un nonno?

Nel caso di specie (ordinanza n. 9145/20 del 19 maggio) veniva respinto il ricorso di una nonna (più precisamente nonna “acquisita”) considerata eccessivamente intrusiva nell’educazione dei nipoti a tal punto che il Tribunale dei Minorenni aveva addirittura disposto una modifica delle modalità di frequentazione tra la suddetta ed i nipoti.

Tale modifica delle modalità di frequentazione avveniva all’emergere di circostanze da considerarsi non produttive o addirittura pregiudizievoli per i minori, tali da legittimare la riduzione dell’esercizio del diritto di visita dei nonni. In particolare, in ragione del rapporto deteriorato tra il nonno paterno ed i genitori delle bambine le stesse si trovavano in una condizione di disagio tale da arrecare pregiudizio. Dunque, a seguito dell’accertamento della situazione da parte dei Servizi Sociali, il Tribunale dei Minorenni aveva modificato le modalità di frequentazione. Era in particolare emerso che gli atteggiamenti della nonna “acquisita” e del nonno fossero troppo invadenti per l’educazione delle minori e volti quasi all’esclusione delle vere figure genitoriali dalla vita delle bambine; circostanze tali da rendere necessaria da parte del giudice la revisione della situazione e la modifica delle preesistenti condizioni.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli

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