Cos’è l’addebito della separazione?
L’addebito della separazione consiste nell’imputare la fine del matrimonio ad uno dei due coniugi. Deve necessariamente essere richiesto da uno dei due coniugi proprio per far valere la responsabilità dell’altro per la fine del matrimonio. (per approfondimenti sull’addebito della separazione vedi anche: https://studiodonne.it/separazione-con-addebito/ )
L’addebito può, dunque, dipendere dalla violazione di uno o più doveri coniugali come la fedeltà, l’obbligo di coabitazione e collaborazione o la violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale.
Mantenimento in caso di addebito?
Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento e tutti i diritti successori, ma non perde quello relativo agli alimenti e quindi il diritto a soddisfare i bisogni primari.
Addebito della separazione per violenza
Si può ottenere l’addebito della separazione in capo al coniuge violento anche solo a seguito di un solo episodio di violenza. Basta dunque un solo caso provato di percosse per far si che possa esserci l’addebito della separazione. Vi sono diverse sentenze della Corte di Cassazione a provarlo:
“Comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione”. (Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997).
“In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona”. (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433).
Può anche la violenza psicologica essere causa di addebito?
La violenza, anche se psicologica è sempre violenza e così viene considerata dai Tribunali. Il Tribunale di Milano, infatti, ha stabilito con la sentenza n. 4669/2015 che il marito fosse responsabile della separazione per essersi reso colpevole di diversi e ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti della moglie. La separazione veniva dunque addebitata al marito che con i suoi comportamenti aveva di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale
La condotta tenuta dall’uomo andava infatti a violare tutte le disposizioni in materia di doveri di assistenza coniugale e di solidarietà tra coniugi. In condizioni come queste risulta dunque essere diritto del coniuge vessato richiedere la separazione ed il relativo addebito della stessa.
È inoltre possibile che, a seguito dell’addebito della separazione, nel momento in cui i danni e le violazioni subite risultino particolarmente gravi, possa dare luogo ad un’azione civile volta al risarcimento del danno, come sottolinea la Cassazione: “La chiara violazione di questi obblighi, se cagiona la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può avere gli estremi dell’illecito civile e dare luogo a un’azione autonoma rivolta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 cod. civ.” (Cass. Civ., 15 Settembre 2011, Sent. n. 18853).
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli