Assegnazione della casa familiare: la nuova convivenza della madre fa decadere il diritto?

Come si assegna la casa familiare?

In caso di separazione consensuale tra i coniugi l’assegnazione della casa familiare sarà direttamente decisa nell’accordo di separazione, in caso di separazione giudiziale, invece, sarà il giudice, sin dalla udienza presidenziale con provvedimenti provvisori e urgenti, a decidere sull’assegnazione su istanza di parte. L’assegnazione è possibile solo ove siano presenti persone di età minore. Infatti nel caso di assenza degli stessi, il Giudice della famiglia nulla può decidere sulla casa stante la sua incompetenza. In caso di presenza di figli, di solito si procede ad assegnare la casa familiare al genitore che sarà collocatario dei bambini a prescindere da chi sia il proprietario dell’abitazione. Nel momento in cui i figli avranno raggiunto una situazione di indipendenza economica, solo allora decadrà il diritto di assegnazione della casa familiare che dovrà essere sempre richiesto dalla parte che ne avrà interesse.

 

In caso di nuova convivenza del genitore l’assegnazione della casa familiare è revocata?

È importante stabilire che non sempre l’assegnazione della casa familiare viene meno nel momento in cui il genitore collocatario intraprenda una convivenza con un nuovo partner. L’interesse che va messo in primo piano è quello dei figli; questo è sancito dall’interpretazione dell’articolo 337 sexies c.c.:

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.

Vi è dunque la possibilità di revoca dell’assegnazione della casa familiare solo dal momento in cui si accerta che questa nuova convivenza comporti un pregiudizio per il bambino. È infatti interesse della giustizia che i minori possano mantenere il proprio ambiente domestico e conservare le proprie abitudini. A confermare ciò è il Tribunale di Castrovillari (Calabria) con la sentenza del 19 febbraio 2020, con cui il Giudice sancisce che non derivi alcun pregiudizio al bambino dalla nuova convivenza della madre e perciò rigetta la richiesta dei proponenti.

Nel caso di specie la richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare veniva dai nonni paterni, proprietari dell’immobile fornito in comodato, che ne chiedevano la restituzione in funzione del fatto che la madre del di loro nipote avesse iniziato una nuova convivenza.

Il Giudice, nella trattazione della causa, fa notare come l’articolo 337sexies c.c. nella parte in cui recita: “(…) Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. (…)”, non debba essere, ovviamente, inteso in senso assoluto, ma relazionato all’interesse del minore che è il vero destinatario dell’assegnazione. Quindi bisognerà accertarsi che la nuova convivenza sia contraria agli effettivi interessi del minore. Il Tribunale afferma infatti: “è evidente che l’avvio di una nuova convivenza da parte della convenuta nell’immobile per cui è causa non determina ipso facto la cessazione dell’assegnazione dello stesso quale casa familiare, essendo necessaria una verifica della persistenza dell’interesse del minore a continuare ad abitare nella medesima casa unitamente alla madre e al suo nuovo compagno”.

Interesse rilevato dal Giudice nel constatare come il nuovo compagno della madre stia aiutando la stessa sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della gestione del bambino, il quale essendo affetto da una grave patologia, ha bisogno di molte cure. Proprio per tutte queste ragioni il Tribunale respinge la richiesta e conferma l’assegnazione della casa familiare in comodato.

 

Avv. Maria Luisa Missiaggia con la collaborazione di Ludovico Raffaelli

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