Rientra, senza alcun dubbio, nei reati relativi alla responsabilità genitoriale, l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, in quanto, lo stato di bisogno del minore è sempre presunto.
Come si può agire in questi casi per tutelarsi?
Cosa succede quando un genitore non versa l’assegno di mantenimento per il figlio? Secondo la giurisprudenza è possibile revocare l’affidamento condiviso a seguito di gravi inadempienze degli obblighi genitoriali. Rientra tra le inadempienze agli obblighi genitoriali:
- L’inadempimento all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento.
- Il perdurante inadempimento del genitore non collocatario relativo al contributo mensile per il mantenimento dei figli minori oltre a un perdurante disinteresse nei confronti della loro istruzione, educazione e mantenimento.
- Quando il genitore non adempie gli obblighi di mantenimento e dimostra profonde carenze nei compiti di cura, assistenza ed educazione.
Queste situazioni sono state definite recentemente dal Tribunale di Roma con decisione n 22638 del 2019 come “Violenza Economica”. Andando infatti a discostarsi dall’orientamento più leggero tenuto dalla Cassazione secondo cui, il mancato versamento dell’assegno di mantenimento non poteva essere ritenuto un motivo sufficientemente grave per revocare l’affido condiviso, il Tribunale Romano ha stabilito come il reiterarsi nel tempo dell’omesso versamento del contributo di mantenimento senza alcun tipo di giustificazione permette al Giudice di revocare l’affidamento condiviso nei confronti di colui che fa mancare al figlio il sostentamento necessario per permettergli di vivere. Risulta, infatti, che il genitore che manca di fornire al minore il sostentamento necessario per vivere, possa essere considerato come indifferente rispetto alle esigenze ed il benessere del minore, tanto da non essere riconducibile ad una persona che possa validamente possedere la responsabilità genitoriale.
A questo punto è evidente come il genitore che sta “subendo” la “violenza economica” e che quindi non riceve l’aiuto economico che dovrebbe per il sostentamento del bambino (nella maggior parte dei casi la madre) potrà rivolgersi al Tribunale con ricorso ex art. 710 cpc richiedendo l’affidamento esclusivo a causa della violenza economica subita.
Infatti, nella Convenzione del Consiglio d’Europa sottoscritta ad Istanbul e ratificata in Italia con Legge n. 7772013 giugno 2013 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ogni atto di violenza, anche economica, compiuta all’interno della famiglia, viene considerata violenza domestica.
L’Avv. Maria Luisa Missiaggia sostiene: “Finalmente si è arrivati a punire coloro che non rispettano i propri figli ed i propri partner con qualcosa di concreto. Non pagare il mantenimento è una gravissima forma di violenza, sia nei confronti del bambino che nei confronti dell’altro genitore che si vede costretto a farsi carico di tutte le spese necessarie a rendere la vita del piccolo il più serena possibile. D’altronde per quale motivo si dovrebbe mantenere un affidamento condiviso quando non si trova alcun tipo di collaborazione per il sostentamento del bambino? L’orientamento del Tribunale di Roma è, dunque, assolutamente condivisibile e probabilmente l’attuale orientamento della giurisprudenza darà farà sì che alcune situazioni di mancato versamento del mantenimento possano sanarsi autonomamente”.
Avv. Maria Luisa Missiaggia con la collaborazione di Ludovico Raffaelli