Ascolto del minore: a che età un figlio può decidere se stare con mamma o papà?

Ascolto del minore: a che età un figlio può decidere se stare con mamma o papà?

L’audizione dei minori, già prevista nell’articolo 12 Convenzione di New York, sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’articolo 6 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77/2003.

Quando una coppia di genitori decide di separarsi, una delle questioni più frequenti è rappresentata dalla scelta della cosiddetta “collocazione” del figlio, vale a dire con quale dei due genitori dovrà abitare.

E’opportuno sapere che il problema dell’affidamento o delle modalità di visita si pone soltanto quando i figli non sono ancora maggiorenni.

Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papà, i quali si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze, oppure venire collocato in modo prevalente con il padre o con la madre.

L’affidamento dei figli definisce come ripartire ed esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non-convivenza dei genitori.

Il punto fermo in caso di separazione /divorzio è che il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale. È bene precisare che “bigenitorialità” non significa trascorrere uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.

Ove tale accordo manchi, dovrà decidere il giudice.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 337 comma 2 del codice civile, sono importanti l’età del bambino, il tipo di attività lavorativa dei genitori, l’esistenza o no di un’abitazione che, al momento della separazione, costituiscano un fattore stabile per il minore.

A norma dell’articolo 337 octies del codice civile, il giudice non potrà ignorare, specie se non ci sia accordo tra i genitori, la volontà espressa dal figlio e dovrà procedere al suo ascolto. La legge statuisce che, al compimento del dodicesimo anno di età, il minore debba essere sempre ascoltato sulle questioni a lui relative, escluse quelle economiche.

È prevista comunque una eccezione, ovvero, l’ascolto potrà avvenire anche prima dei 12 anni, se il figlio sia ritenuto dal giudice capace di discernimento, vale a dire capace, secondo quella che è una categoria psico-giuridica, di elaborare idee e concetti in modo autonomo. Con la sentenza n. 752/15, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non si può mettere in discussione l’idoneità e l’attendibilità delle dichiarazioni di un minore esclusivamente in ragione della sua età. I giudici di Piazza Cavour, sottolineano come il giudice può valutare la capacità di discernimento del bambino con meno di 12 anni senza richiedere uno specifico e relativo accertamento tecnico.

Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Principio ribadito di recente da una ordinanza della Cassazione, la n. 10776/19 del 17/04/2019: “È obbligatorio ascoltare il minore anche con meno di 12 anni, capace di discernimento per stabilire se è più opportuno il collocamento presso uno dei genitori e le modalità di frequentazione con l’altro. L’ascolto del minore di almeno 12 anni – e anche di età inferiore, purchè dotato di capacità di discernimento – costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice, con specifica e circostanziata motivazione, non ritenga l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore”. Gli ermellini aggiungono che “la motivazione del giudice – che decide di non disporre l’ascolto – deve essere tanto più stringente quanto più il minore si avvicina all’età dei 12 anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto. esso è tenuto ad indicare perché l’ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali o, comunque, da un esperto al di fuori del processo, sia idoneo a sostituire quello diretto e può, altresì, disattendere le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto che venga disposto, ma motivando la sua decisione in maniera rigorosa e pertinente”.

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A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto.

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