Roma Tribunale I sezione 2019 Sentenza di divorzio: il Giudice dispone l’affidamento esclusivo del figlio minore in favore della mamma
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Affidamento esclusivo alla madre nell’interesse della minore per padre violento irreperibile ed inadempiente agli obblighi di mantenimento.
L’articolo 337 del codice civile dispone che, in caso di divorzio (e in forza del rinvio contenuto nell’articolo 155, anche in caso di separazione), il giudice “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati”. In ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa“.
È di qualche giorno fa, la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma, I Sezione, con cui il giudice, dopo aver disposto con ordinanza presidenziale, l’affidamento esclusivo delle minori alla mamma, divenuta maggiore una delle due, ha disposto l’affidamento esclusivo della bambina tuttora minorenne, in favore della mamma.
Ma che cos’è l’affidamento esclusivo?
L’affidamento esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori viene previsto ogni qual volta un giudice ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia contrario agli interessi del minore.
Nel corso degli anni una serie di riforme hanno modificato lo schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151, in modo da permettere all’ordinamento di adeguarsi ai cambiamenti.
Tra le novità, è stato stabilito l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni, ed è quello che è successo nella vicenda di cui sopra. avendo nel nostro caso la minore manifestato al giudice le sue difficoltà di relazione con il padre, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo.
Dopo la riforma del 2006, che ha sovvertito il precedente scenario normativo e cristallizzato il diritto dei minori alla bigenitorialità, l’affidamento condiviso è divenuto la regola, quello esclusivo l’eccezione; il codice civile è inequivocabile laddove prescrive al Giudice di “valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” e prevedere, in via residuale, che egli possa “disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.
Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all’attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. (Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2016, n. 14728)
È opportuno ripetere che, l’affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.
L’affidamento esclusivo può essere disposto, secondo la casistica più ricorrente in Cassazione in casi come:
- il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori, o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
- uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell’impulsività dell’agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia;
- in ragione dell’inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena.
Dalla sentenza in commento nel presente articolo, si evidenzia come sia fondamentale per il Giudice valutare caso per caso quando e come il minore vada affidato ad uno solo dei genitori perché ricordiamo che il loro compito, ovvero degli operatori della giustizia è quello di cucire indosso ad ognuno l’abito della misura adatta .
Studiodonne e l’Avv. Maria Luisa Missiaggia sono a disposizione, per ogni ulteriore eventuale chiarimento, con consulenze personalizzate e con la professionalità che da sempre caratterizza il nostro studio