Assegno divorzile quali parametri. Ricevuto una tantum no alla pensione di reversibilità

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto

Assegno divorzile quali parametri
Ricevuto una tantum no alla pensione di reversibilità

 

Assegno divorzile e pensione di reversibilità: “titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile” è questo il principio che hanno di recente statuito le Sezioni Unite di Piazza Cavour in merito alla pensione di reversibilità tra ex coniugi divorziati.

Che cos’è l’assegno divorzile?
L’assegno divorzile consiste nell’obbligo imposto ad uno dei coniugi di versare mensilmente all’altro coniuge un assegno “quando uno dei due non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Obbligo imposto a seguito del divorzio ovvero con la sentenza.

Bisogna dire che l’assegno divorzile è una delle principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio.

L’assegno divorzile va distinto da quello di mantenimento che spetta, quando vi sono le condizioni di legge, nella separazione legale tra i coniugi.
Con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite, hanno definitivamente chiarito quali siano i criteri per l’attribuzione dell’assegno divorzile e quando è ammissibile ricevere la pensione di reversibilità.
Per la concessione dell’assegno divorzile sarà necessario effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione di:
 il contributo che ha fornito il coniuge richiedente alla conduzione della vita familiare;
 il contributo del coniuge richiedente nella formazione del patrimonio della coppia;
 la durata del matrimonio tra i due;
 dell’età del coniuge richiedente ovvero del coniuge che ne avrebbe diritto.

Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“ai sensi della L. n. 898 1970, art. 5, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari mura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Per poter essere riconosciuto l’assegno divorzile è necessario effettuare l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell’art. 5 L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987), che altro non sono che il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione (“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
In che modo può essere corrisposto l’assegno divorzile?
Esso può essere corrisposto mensilmente o in un’unica soluzione (una tantum).

Nel momento in cui il coniuge più debole economicamente ( ovvero colui che ne ha diritto) decide di accettare l’assegno divorzile in un’unica soluzione deve essere consapevole che questa sua scelta ha delle conseguenze positive e negative.
Di certo l’assegno “per intero” ha il vantaggio di porre fine ai rapporti economici tra coniugi (che quindi restano legati solo se hanno figli) ma l’assegno in un’unica soluzione produce anche l’effetto di “separarli per sempre” da tutti i punti di vista, al di la del divorzio già avvenuto.

L’ex coniuge che ha beneficiato del diritto all’assegno di divorzio attraverso il versamento del medesimo in un’unica soluzione non può percepire per l’appunto la pensione di reversibilità.

Affinché possa essere riconosciuta la pensione di reversibilità a favore del coniuge nei cui confronti sia stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero il divorzio, lo stesso deve essere titolare dell’assegno divorzile ovvero lo deve percepire, ma questa titolarità deve essere intesa come attuale e concretamente fruibile (percezione mensile) al momento della morte del beneficiario.

E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili di Cassazione con sentenza n. 22434 del 24 settembre 2018, con cui è stato risolto il contrasto giurisprudenziale negli orientamenti di legittimità che aveva dato origine al rinvio della specifica controversia alle SU: “Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, la titolarità dell’assegno, di cui all’articolo 5 della stessa Legge 1 dicembre 1970, n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione”.

“Dare un suggerimento oggettivo significa dare un parere a prescindere da chi si ha di fronte. Non lo faccio mai perché ogni persona ha motivazioni e pensieri che possono giustificare scelte apparentemente sbagliate.”
Quindi solo conoscendovi ciascuno nella vostra unicità potrò affiancarvi come avvocato e fornire un parere legale che è anche su misura per ognuno di voi.
Maria Luisa Missiaggia

Lo Studio Legale Missiaggia assiste i coniugi nella delicata fase della separazione o divorzio.

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