Avete un bene all’estero? Siete sposati ma non dello stesso paese? Qual è la competenza del Foro? Leggete cosa dicono i regolamenti europei in materia di rapporti patrimoniali della famiglia e tra partner di unioni registrate.

Si registra da tempo il fenomeno della mobilità delle persone all’interno dell’Unione europea: questo ha determinato un aumento sempre più significativo di unioni tra cittadini di Stati diversi nonché la presenza di coppie c.d. internazionali; è quindi emersa l’esigenza di armonizzare la disciplina dei rapporti patrimoniali della famiglie e tra partner di unioni registrate.
In materia di diritto di famiglia entrano in vigore dal 29 gennaio 2019 due nuovi regolamenti UE sulla cooperazione giudiziaria civile e, in particolare il n. 2016/1104 http://www.altalex.com/documents/leggi/2016/08/16/regimi-patrimoniali-dei-coniugi-regolamento-ue-2016-1104  nel settore della competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
Regolamento n. 2016/1103 http://www.altalex.com/documents/leggi/2016/08/16/effetti-patrimoniali-delle-unioni-registrate che attua la cooperazione rafforzata nei predetti settori in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate; entrambi con lo scopo di rendere uniforme e omogeneo in Europa il diritto internazionale privato applicabile alle coppie.

Che cosa riguardano i due regolamenti:
Fine principale di questi regolamenti è quello di essere una linea guida per le “coppie internazionali”, coppie che vorrebbero capire che norme utilizzare nel caso di separazione oppure di scomparsa del compagno o della compagna.
In entrambi i regolamenti la definizione di “effetti patrimoniali” ricomprende tutti i rapporti patrimoniali, durante l’unione e dopo che è finita.
In sostanza si tratta di «stabilire mediante questi regolamenti le disposizioni applicabili alle coppie coniugate o alle coppie registrate in situazioni transfrontaliere ovverosia coppie di diverse nazionalità dell’UE e/o che sono proprietarie di beni in un altro Stato membro dell’UE.

Matrimonio e convivenze restano fuori dai regolamenti, rimanendo di competenza dei singoli stati: i due regolamenti si concentrano sulle questioni patrimoniali, senza occuparsi della nozione di «matrimonio», che rimane materia per le leggi dei singoli stati. Il regolamento dedicato all’unione di coppie non sposate (2016/1104) riguarda le convivenze registrate in base alle leggi interne delle singole nazioni, ma esclude dunque le cosiddette coppie di fatto.

Di chi è la competenza nelle materie trattate dai regolamenti?
Uno dei primi nodi da sciogliere per le coppie internazionali riguarda giurisdizione e legge di riferimento.
Viene specificata la nozione di autorità giurisdizionale che “ comprende non solo le autorità giurisdizionali strictu sensu che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato al regime patrimoniale tra coniugi per delega di competenza di un’Autorità giurisdizionale.”
Dunque ne ampliano il significato ad ogni autorità giudiziaria o professionista che abbia competenza. In sostanza, se c’è accordo tra la coppia, la stessa autorità che può decidere su successione, divorzio, separazione, scioglimento dell’unione, può anche trattare le questioni patrimoniali.
L’articolo 6 di entrambi i regolamenti chiarisce invece come determinare la giurisdizione quando non sia «eletto un foro». I criteri per decidere lo Stato di riferimento sono quelli della residenza abituale della coppia, oppure della sua ultima residenza abituale se una dei due ancora ci abita. Oppure ancora, si fa riferimento alla residenza del convenuto, o la cittadinanza comune dei membri della coppia.
La coppia può anche concordare la giurisdizione (sempre all’interno di alcuni criteri), a meno che non ci sia già una autorità giuridizionale che sta decidendo su successione, divorzio, scioglimento dell’unione, …

Quale legge applicare?
In primis, è introdotta l’”applicazione universale”. Ciò significa che la legge determinata in base ai due regolamenti si applica anche se non è di uno stato membro della cooperazione rafforzata o dell’Unione Europea.
Detto questo, i membri della coppia possono scegliere la legge da applicare al loro rapporto: basta che sia la legge della loro residenza abituale, oppure dove uno dei due ha cittadinanza (nel caso delle unioni registrate, anche il luogo dove sono registrate).

Cosa non rientra nei regolamenti?
Essi non si applicheranno a questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi e dei partner, a questioni quali l’esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio o di un’unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri , alle obbligazioni alimentari tra coniugi e partner, a questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra coniugi e tra partner dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità.

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