News! Il reato di maltrattamenti persiste anche dopo la separazione dei coniugi.

Una recente sentenza della Cassazione chiarisce che le persone offese nel reato di maltrattamenti sono anche i coniugi separati, a condizione che dal coniugio siano nati figli dove perdura un dovere di leale collaborazione nell’interesse del minore.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e della Dottoressa Micòl Sassano

L’art. 572 c.p. è rubricato “maltrattamenti contro familiari e conviventi”, il che lascia intendere che le persone offese dal reato sono i conviventi, i familiari in generale, nonché le persone sottoposte all’autorità del maltrattante o a lui affidate per determinati motivi quali istruzione, educazione, vigilanza o per l’esercizio di una professione o un’arte.

L’interpretazione estensiva dell’espressione “persone della famiglia” vuole ricomprendere, oltre ai coniugi, i consanguinei e gli affini e adottati, anche i soggetti legati da un qualsivoglia rapporto di parentela nonché i domestici, purché ci sia convivenza.

La norma, così come modificata, vuole dare tutela anche alle nuove forme di “famiglie di fatto” che altrimenti, per il principio di tassatività, rimarrebbero prive di tutela. Per famiglia di fatto si intende l’unione di due persone non legate dal vincolo matrimoniale ma la cui relazione ha comunque il carattere della stabilità e, pertanto, genera doveri morali e sociali.

 

La sentenza della Cassazione presa in esame, la n. 3356 del 2018, dichiarando inammissibile il ricorso promosso dal ricorrente imputato del reato di  maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie, chiarisce che tale reato persiste anche in caso di separazione legale dei coniugi, quindi anche in assenza di convivenza, purché il maltrattante “conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione”.

La ratio risiede nella circostanza che, nonostante dalla separazione dei coniugi vengano a mancare quegli obblighi di convivenza e fedeltà propri del matrimonio, è necessario che tra i coniugi non più conviventi perdurino i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e di materiale collaborazione.

Si evince come l’esigenza primaria sia quella di tutela, cercando di evitare che “dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo”.

 

Nel caso di specie, infatti, il ricorrente adottava una condotta abituale che andava a ledere tutti quei fatti lesivi della dignità e dell’integrità psichica delle persone offese, ovvero la moglie e le figlie, rendendo insostenibile la loro relazione nonché vessatorio e mortificante l’andamento della vita familiare.

 

Il reato di maltrattamenti si configura come un reato abituale proprio, in quanto le condotte illecite, commissive quanto omissive in caso ci sia un dovere di protezione, si protraggono nel tempo e la condanna andrà ad aumentare se dal fatto derivano lesioni gravi o gravissime.

 

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Di seguito il provvedimento:

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE , SENTENZA 24 gennaio 2018, n.3356 – Pres. Rotundo – est. Agliastro

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza del 10/02/2017, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco in data 07/0472014 a carico di F.D. , riduceva allo stesso la pena nella misura di mesi otto di reclusione, confermando nel resto la pronuncia di primo grado, e in particolare la condanna del F. a risarcire la costituita parte civile per i danni subiti, con provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 10.000,00.
  2. Ricorre per Cassazione l’imputato per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo, senza contestare la materialità degli addebiti:

– violazione di legge ex art 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione giuridica ai sensi dell’art 572 cod. pen., sotto il duplice profilo di:

– violazione dell’art 12 Preleggi “non essendo prevista la punibilità delle condotte commesse a carico di persone non conviventi”;

– erronea qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 572 cod. pen. in luogo dell’art. 612 bis cod. pen..

Il ricorrente è imputato del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie e delle figlie, anche a causa di crisi psicotiche dovute all’abuso di cocaina, con telefonate alla utenza telefonica della moglie, ingiurie, minacce, aggressioni verbali, strappando alla stessa il cellulare dalle mani, ingiuriandola sul posto di lavoro, costringendola a fuggire da casa, infliggendo alla stessa ed alle figlie un grave disagio psichico, costrette a seguire un percorso psicoterapeutico.

Le doglianze avanzate dalla difesa riguardano profili di interpretazione giuridica della fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen. e dei caratteri differenziali tra le figure dei maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. e degli atti persecutori di cui all’art. 612 bis cod. pen.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è destituito di fondamento e va dichiarato inammissibile.
  2. Con il primo motivo si deduce che, nell’ambito dell’art. 572 cod. pen., l’espressione “maltratta una persona della famiglia o comunque convivente” debba essere interpretata come “familiari conviventi e conviventi quand’anche non familiari” con esclusione delle condotte oggetto del presente procedimento. La giurisprudenza che afferma il contrario,…si pone al di fuori del testo della norma “Nel caso in esame, poiché le condotte si erano verificate dopo che la convivenza era cessata, la sentenza va annullata.

2.1 Si deve dissentire dalla interpretazione proposta dal ricorrente, perché la dizione “una persona della famiglia o comunque convivente” che compare nel testo della norma ha la funzione di includere altre forme di unioni familiari quali le convivenze di fatto, o altre unioni o comunità a prescindere dai rapporti di coniugio e non legate da vincolo giuridico. Da tempo la giurisprudenza (Sez. 6, sentenza n. 31121 del 18/3/2014 Rv 261472) ha chiarito che la norma di cui all’art. 572 cod. pen., non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione stabile che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza, per un apprezzabile periodo di tempo, di vincoli affettivi, solidarietà, protezione reciproca e aspettative di mutua assistenza, assimilabili a quelli tradizionalmente propri del gruppo familiare, oggetto della tutela penale. È, infatti, in contesti del genere che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l’occasione e la “vittima” di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti.

2.2 La fattispecie dell’art. 572 cod. pen. non esige affatto il carattere monogamico del vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà. La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di una persona legata all’autore della condotta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale” (Sez. 5, sentenza n. 24688 del 17/03/2010, Rv 248312).

2.3 È opportuno rammentare che con l’art. 4 comma 1 lett. d) della legge n.172 dell’1/10/2012 (di ratifica della Convenzione di Lanzarote del 25/10/2007) è stato modificato il testo dell’art. 572 cod. pen., mai mutato rispetto a quello originario del codice Rocco del 1930, a cominciare dalla terminologia della rubrica che non è più “maltrattamenti in famiglia” bensì “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (oltre che avere apportato un incremento del trattamento sanzionatorio). La condotta incriminata riguarda il maltrattamento di “una persona della famiglia o comunque convivente o sottoposta all’autorità o affidata all’autore del fatto di reato”. La nuova formulazione della norma ricomprende, tra le persone offese, le persone della famiglia e le persone comunque conviventi con il maltrattante, con ciò mostrando la fattispecie di tutelare anche le nuove forme di “famiglie di fatto” che altrimenti sarebbero prive di tutela penale in ossequio al principio di tassatività. Ma la giurisprudenza di questa Corte era giunta ad estendere, in via di interpretazione, la tutela fornita dall’art. 572 cod. pen. non solo al convivente bensì anche ai membri di una relazione sentimentale legati da affectio personale, così come aveva esteso la tutela anche nei confronti di soggetti legati da vincolo giuridico per quanto non più conviventi come i coniugi separati. Tali orientamenti giurisprudenziali, estesi in via interpretativa, trovano oggi codificazione nel testo novellato dell’art. 572 cod. pen. come sopra esposto. A completamento dell’iter giurisprudenziale sopra rappresentato e come espressione dello stesso orientamento si pone la recente pronuncia di questa Corte (Sez. 6, sentenza n.25498 del 20/4/2017 Rv 270673) secondo la quale, in assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nei confronti di persona non più convivente “more uxorio” con l’agente a condizione che quest’ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione: la permanenza del complesso di obblighi verso la prole implica il permanere in capo ai genitori che avevano costituito una famiglia di fatto, dei doveri di collaborazione e rispetto reciproco.

2.4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulla ricorrenza del reato di maltrattamenti, poiché la condotta abituale del ricorrente è stata estesa a tutti quei fatti lesivi della dignità, del patrimonio morale e dell’integrità psichica della moglie e di figli, rendendo abitualmente dolorosa la relazione che i congiunti intrattenevano con lui e vessatorio, mortificante ed insostenibile il regime di vita familiare. Infondato è pertanto il ricorso nella parte in cui deduce la impossibilità di configurare il reato di maltrattamenti in famiglia in caso di cessazione della convivenza o di separazione.

  1. Il secondo motivo di censura sulla giurisprudenza richiamata dai giudici di merito – che secondo la difesa, sarebbe risalente ad epoca antecedente all’introduzione del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen., in assenza del quale le condotte oggi inquadrabili nella fattispecie degli atti persecutori, venivano ricondotti nell’alveo dell’art. 572 cod. pen. – è destituito di fondamento, oltre che smentito dalla copiosa e recente giurisprudenza dianzi riportata.

3.1 Il Collegio condivide l’orientamento secondo cui è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l’agente, quando quest’ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014 Rv 262078; Sez. 2, n. 30934 del 23/04/2015, Rv 264661). Del pari, si ritiene che il reato persiste anche in caso di separazione legale tenuto conto del fatto che tale stato, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto, poiché la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie in questione, la separazione non esclude il reato di maltrattamenti, quando l’attività vessatoria si valga proprio o comunque incida su quei vincoli che, rimasti intatti a seguito del provvedimento giudiziario, pongono la parte offesa in posizione psicologica subordinata o comunque dipendente (Sez. 2, sentenza n. 39331 del 5/07/2016, Rv 267915). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il Collegio ritiene che il consorzio familiare, inteso come nucleo di persone legate da relazioni di reciproco rispetto ed assistenza, sopravviva alla cessazione della convivenza e, financo, alla separazione. Tale interpretazione resiste alla novella che ha interessato l’art. 612 bis. cod. pen. che, nel prevedere una forma aggravata del reato di atti persecutori ove questi siano rivolti nei confronti del coniuge separato, genera un concorso apparente di norme con il reato previsto dall’art. 572 cod. pen. ogni volta che, come nel caso di specie, gli atti di maltrattamento siano rivolti nei confronti del coniuge separato; conflitto da risolversi facendo ricorso al principio di specialità espressamente richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta dell’incipit dell’art. 612 bis cod. pen. Nel caso di specie, la Corte territoriale in coerenza con tali indicazioni ha legittimamente ritenuto configurato il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza della separazione e delle cessazione della convivenza.

3.2 Di recente, la Corte di Cassazione (Sez.5, sentenza n.41665 del 4.5.2016 Rv 1268464), riprendendo il principio di diritto affermato da questo Collegio (Sez.6 n.24575 del 24/11/2011, Frasca Rv 252906) ha ribadito che il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis cod. pen. rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie, mentre si configura l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. Si configura il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in costanza di una separazione legale o di fatto per la perdurante sussistenza di un vincolo familiare derivante dalla necessità di adempiere gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell’educazione, nell’istruzione e nell’assistenza morale dei figli minori e di osservare l’obbligo di reciproco rispetto, che incombe sui coniugi non conviventi (nel medesimo senso, Sez. 6 n. 33882 dell’8/7/2014, Rv 262078).

3.3 In applicazione dei sopraesposti principi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente, separato di fatto e poi legalmente dalla moglie, abbia consumato il delitto di maltrattamenti in famiglia per il quale ha riportato condanna, perché con le condotte descritte nel capo di imputazione, non contestate nella loro materialità (persecuzioni telefoniche, ingiurie, minacce e violenze private poste in essere) ha reso abitualmente dolorosa la relazione che mogli e figli avevano con lui.

  1. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

 

 

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