Stepchild adoption: a Bologna il tribunale dice “SI” all’adozione del minore ad una coppia di omosessuali

Di seguito, quindi, la risposta a uno dei quesiti che vengono posti maggiormente quando si parla di adozioni.

Com’è noto, il nostro ordinamento consente l’adozione (cd. legittimante) a soggetti uniti in matrimonio da almeno tre anni, i quali siano idonei e capaci di istruire, educare e mantenere i minori che intendono adottare. Le persone di età minore, a loro volta, devono essere dichiarate in stato di abbandono, ossia prive di assistenza morale e materiale da parte dei genitori naturali o da parte dei parenti tenuti a provvedervi.

La legge esclude che possano accedere a tale tipo di adozione le coppie formate da persone dello stesso sesso.

Tuttavia la legge 184/83, all’art 44, contempla anche un’altra forma di adozione cosiddetta “speciale o in casi particolari” che consente, in ipotesi tassative, anche ai single ed alle coppie non sposate di adottare un miniore con il quale sussista già una relazione affettiva consolidata. Viene, quindi, tutelato dalla normativa, il cosiddettogenitore di fatto”.

Il citato art. 44, alla lettera d), prevede anche l’adozione particolare nel caso di constatata impossibilità di affidamento pre-adottivo.

 

LA GIURISPRUDENZA

L’orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni ha stabilito che, lo stato di impossibile affidamento pre-adottivo contempla tutti quei casi in cui i minori, pur non abbandonati, siano affidati, curati ed accuditi costantemente dal partner dell’altro genitore o da soggetti singoli.

La logica conseguenza di questo orientamento è che, anche nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto del bambino ad essere adottato dal genitore non biologico, laddove il riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto, instauratosi fra il genitore di fatto ed il minore, corrisponda al suo supremo interesse.

Questa interpretazione, è stata avallata dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito, che hanno riconosciuto alle coppie omosessuali la possibilità di ricorrere alla cosiddetta adozione co-parentale.

IL CASO

Ebbene, dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 26.5.2016 e quella della Corte di Appello di Milano del 9.2.2017, anche il Tribunale per i Minorenni di Bologna con la sentenza del ottobre 2017, si adegua definitivamente all’indirizzo giurisprudenziale oramai prevalente in ordine all’adozione del figlio del partner omosessuale.

Il caso preso in esame dal Tribunale per i Minorenni di Bologna riguarda una coppia di due uomini che, dopo anni di convivenza, ricorrono alla tecnica della procreazione medicalmente assistita in America, grazie alla quale nel 2014 nasceva il loro figlio.

Tuttavia, in Italia, veniva indicato nei registri di Stato Civili unicamente il nome del padre biologico del bambino (ossia il padre donatore). Il convivente chiedeva, quindi, al Tribunale per i Minorenni di Bologna l’adozione del bambino e non la sottrazione del figlio al genitore.

Instauratosi il procedimento dinnanzi al Tribunale, venivano incaricati i Servizi Sociali di svolgere le indagini di rito, all’esito delle quali risultava che il minore aveva sviluppato un solido rapporto con entrambi i genitori: il bambino, dunque, cresceva sereno.

Anche il padre richiedente l’adozione è stato valutato positivamente dai Servizi Sociali; egli, infatti, garantiva al minore tutto ciò che era necessario al suo sano sviluppo. Per motivi esposti, il Tribunale per i Minorenni di Bologna fornisce una esaustiva motivazione giuridica che trae il suo fondamento dall’analisi e dalla applicazione interpretativa della legge n. 184 del 1983 e dalla legge n. 76 del 2016 sulle Unioni Civili.

Questa pronuncia è, quindi, coerente con l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso degli ultimi tre anni, ma, al contempo, accentua la lacuna normativa che si rivela del tutto insufficiente a stabilire una garanzia legislativa del diritto del genitore omosessuale ad accedere all’adozione.

Nel caso in esame, dunque, il Tribunale ha evidenziato che sussiste l’interesse preminente del minore al concreto riconoscimento del rapporto genitoriale instauratosi con il “genitore di fatto“, seppure dello stesso sesso.

Per tutti gli approfondimenti, lo Studio Missiaggia si occupa di Diritto di Famiglia e del rapporto fra genitori e figli, con particolare attenzione alla tutela dei minori e offre un servizio di consulenza legale.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA ONLINE 
su questo ed altri argomenti.

Chiama Ora