Il paziente prima di tutto
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Come sappiamo la responsabilità professionale consegue all’inadempimento delle obbligazioni inerenti lo svolgimento di un’attività professionale.
La diligenza medica
La diligenza richiesta nell’espletamento di tali obbligazioni è quella di cui al secondo comma dell’articolo 1176, definita anche diligenza qualificata, in quanto il debitore non è soggetto alla media diligenza del buon padre di famiglia, ma ad una diligenza adempitiva superiore, da valutarsi alla stregua della natura dell’attività professionale esercitata.
L'obbligazione del medico
L’obbligazione del medico è una tipica obbligazione di mezzi, o di diligenza, in quanto egli è obbligato ad eseguire la prestazione con la diligenza dovuta, ma non è tuttavia tenuto a conseguire il risultato.
Questa professione rientra nelle cosiddette professioni intellettuali che sono improntate, oltre che ai generali canoni di diligenza e prudenza, alle specifiche regole, leges artis, del settore di riferimento, cosiddetta perizia.
Per poter esercitare la sua professione il medico riceve una speciale abilitazione e viene iscritto in un apposito albo.
Alla sua attività si ricollega altresì l’articolo 2236 del Codice Civile secondo il quale il professionista intellettuale risponde solo per dolo o colpa grave.
Il problema della natura giuridica della responsabilità medica, si pone nei casi in cui l’obbligazione cui è tenuto il sanitario, non trovi la propria fonte diretta in un contratto concluso con il paziente, ma nel rapporto di lavoro che lo lega alla struttura sanitaria.
Mentre la struttura sanitaria risponde da sempre a titolo contrattuale in forza di un contratto atipico di spedalità, ovvero di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi, più problematica è sempre apparsa l’individuazione dell’esatta natura della responsabilità del singolo medico che opera nella struttura sanitaria.
Con la storica Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, 22 gennaio 1999 n. 589, nella materia de qua, si registra una svolta affermando il principio di diritto per cui il medico risponde a titolo contrattuale ex articolo 1218 del Codice Civile, in forza del cosiddetto “contatto sociale qualificato” che si instaura tra lui e il paziente.
Quando il paziente entra in contatto con il medico, anche se non è stato stipulato alcun contratto, quest’ultimo deve agire come se invece tra i due sia stato concluso. Da ciò scaturiscono anche i cosiddetti obblighi di protezione. E qui la competenza dello Studio Missiaggia è ad alto contenuto.
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