Che conseguenze subisco se abbandono il tetto coniugale?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto

Che conseguenze subisco se abbandono il tetto coniugale?
Sei una donna sposata e purtroppo il tuo matrimonio non è più quello di una volta? Ormai tu e tuo marito non condividete più nulla e non c’è alcun contatto fisico? stai pensando di lasciare casa e ti assale un dubbio, ovvero se questa tua mossa può essere definita come “abbandono del tetto coniugale”.

Uno dei doveri dei coniugi espressamente previsto dalla legge è quello di coabitare. In caso di allontanamento del coniuge dalla residenza familiare senza una giusta causa si può chiedere, nei suoi confronti, l’addebito.

L’addebito comporta che:
 chi viene dichiarato responsabile del comportamento contestato (ossia gli viene addebitata la rottura del matrimonio) non può più chiedere l’assegno di mantenimento se economicamente più debole (resta il diritto a ricevere gli alimenti in caso di situazione di grave indigenza);
 non ha diritto di successione in caso di premorte dell’altro coniuge prima del divorzio.

https://matrimonio.alfemminile.com/forum/mio-marito-ha-lasciato-casa-fd5686573

Il coniuge a cui non è addebitata la separazione può chiedere all’altro il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subìti a seguito della violazione dei doveri matrimoniali: la pronuncia di addebito infatti può essere fonte di responsabilità.

Ecco la risposta alla tua domanda, come chiarito dalla Cassazione civ. sent. n. 2183/2013 – 16285/2013 non si può parlare di rottura del matrimonio provocata dall’abbandono del tetto coniugale, allorquando esso sia avvenuto nel contesto di una situazione matrimoniale già irrimediabilmente compromessa. Ovviamente, sarà onere del coniuge, che ha abbandonato la casa, dimostrare che la predetta rottura era già avvenuta per altri motivi ed indipendentemente dal descritto allontanamento. In questo senso, anche le testimonianze (ad esempio dei genitori o di altri soggetti terzi) potrebbero essere più che sufficienti per dimostrare:
1) che l’abbandono non ha determinato la rottura del matrimonio;
2) che il matrimonio era già irrimediabilmente compromesso;
3) che, essendo diventata intollerabile la convivenza, l’abbandono ne è stato un effetto oppure era stato concordato tra i due coniugi ed a prescindere dai contrasti successivamente sorti e che hanno condotto alla separazione giudiziale.

L’articolo 570 del codice penale (“chi abbandona il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 1.032”) punisce un reato per il quale quotidianamente si celebrano moltissimi procedimenti in Italia, le cui radici non di rado affondano nelle concomitanti cause di separazione o divorzio.
Su questo punto è molta la giurisprudenza che si è formata negli anni , che ne ha arricchito la norma in questione di un ampio corollario di precisazioni e di limiti alla sua portata applicativa.
In primo luogo, gli ermellini hanno chiarito che l’abbandono della casa coniugale di per sé non costituisce reato, essendo necessario anche il venir meno dell’apporto assistenziale di cui l’altro coniuge può necessitare.
In altre parole, se l’allontanamento dal domicilio domestico non arreca alcun danno a colui o colei che vi rimane al suo interno, nessun reato può dirsi consumato.

In più, l’abbandono del tetto coniugale deve ritenersi del tutto lecito quando è sorretto da validi motivi, ciò accade ad esempio nei casi, assai ricorrenti, in cui viene scoperta una relazione extraconiugale o quando si registrano condotte aggressive o violente dell’altro partner, tali da rendere insostenibile la convivenza.

http://studiodonne.it/2018/06/14/abbandono-del-tetto-coniugale-lecito/

N.b.: L’addebito può essere richiesto ed ottenuto solo se la coppia decide di separarsi in Tribunale facendosi l’un l’altro causa (cosiddetta «separazione giudiziale»). Invece, se la coppia si mette d’accordo e raggiunge un’intesa con le condizioni sulla casa, assegno e mantenimento per figli se ce ne sono, (cosiddetta «separazione consensuale»), l’addebito non potrà essere inserito nemmeno con l’accordo delle parti.

E’ capitato infatti che il Collegio non abbia omologato un accordo di separazione in cui la richiesta di addebito e responsabilità della moglie fosse stata accolta dal marito all’interno dell’accordo stesso.

Il Collegio ha stralciato la clausola ritenendola nulla ed inefficace. (Tribunale di Roma I Sezione Dottoressa Colla 2015.

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