Accordi di separazione non omologati : la loro sorte.

A cura del’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto

La vita coniugale aimè, non sempre è rose e fiori e così arriva la separazione.

In tema di separazione è opportuno distinguere:
1) separazione giudiziale, che può essere richiesta al giudice qualora si verifichino fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza e che recano grave pregiudizio alla prole;
2) separazione consensuale, che si fonda sull’accordo dei coniugi i quali, oltre a manifestare la volontà di separarsi, decidono insieme anche l’assetto dei rapporti patrimoniali nonché l’affidamento e il mantenimento dei figli. Detto accordo, tuttavia, produce effetti solo a partire dal decreto di omologazione del giudice, che è chiamato a verificare che non sia contrario agli interessi dei figli o del coniuge più debole.

La separazione consensuale richiede, ai sensi dell’art. 158 c.c., l’omologazione del giudice.

Cosa si intende per accordi non omologati in sede di separazione?
Gli accordi non omologati sono quelli raggiunti autonomamente dai coniugi con lo scopo di modificare o integrare le condizioni del verbale di separazione consensuale ma anche i provvedimenti emessi dal Giudice della separazione giudiziale.
Questi patti, che sono definiti “a latere”, possono essere conclusi contestualmente al provvedimento di separazione, ma anche prima di esso o successivamente, ed hanno lo scopo di risolvere quelle questioni che i coniugi non ritengono di “pubblicizzare” in Tribunale.
Può accadere, infatti, che per motivi fiscali o patrimoniali, per la coppia sia più conveniente agire in modo parzialmente difforme da quello deciso nel processo, oppure che, a causa di una momentanea maggiore disponibilità economica, uno dei due voglia contribuire maggiormente al mantenimento di coniuge e figli. Talvolta, invece, le parti potrebbero dover affrontare una problematica sorta dopo il termine del procedimento di separazione e non voler rivolgersi ancora una volta al Giudice.

Quando gli accordi non omologati in sede di separazione sono validi?
Le modifiche pattuite dai coniugi sono valide purché siano migliorative e non vadano a violare i diritti e doveri dei coniugi, che restano in parte validi anche in caso di separazione. La possibilità di svolgere accordi in autonomia è ammessa non solo per gli aspetti economici ma anche per la gestione dei figli, sempre che non venga leso l’interesse dei minori.

/www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-12-15/separazioni-patti-validi-senza-omologa-122046.shtml?uuid=ACXuWltB

Cosa succede se uno due coniugi dovesse rivelarsi inadempiente?
Mentre davanti al mancato rispetto delle condizioni di cui al verbale di omologa, o alla sentenza di separazione giudiziale, è possibile agire subito con un precetto e, poi per esempio, con il pignoramento del conto corrente o dello stipendio) lo stesso non sarebbe permesso in caso di violazione degli accordi non omologati.

Il coniuge che avrà interesse, quindi, dovrà agire depositando un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione, così da ottenere la formalizzazione di quanto concordato di fatto dimostrando la sussistenza della nuova regolamentazione.

Accordi nella separazione e divorzio

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