A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18287 del 11.07.18, hanno stabilito i nuovi criteri di calcolo per l’assegno divorzile!
Il dibattito accesosi lo scorso anno con la rinomata sentenza “Grilli” (n. 11504/ 17)sull’assegno divorzile, che aveva sostituito il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con il parametro dell’autosufficienza economica del richiedente, ha finalmente avuto una chiarificazione ulteriore.
Ebbene, se con la sentenza Grilli l’orientamento giurisprudenziale iniziava a divenire fortemente lesivo nei confronti del coniuge debole, (non veniva più considerato il contributo dato dal coniuge durante il matrimonio), oggi non è più cosi.
Il Procuratore Generale della Cassazione, il 10 aprile 2018, aveva addirittura proposto il ripristino del criterio del tenore di vita, in considerazione dello squilibrio che la sentenza Grilli aveva portato fra le parti, in favore del coniuge economicamente più forte.
Con la Sentenza dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “si deve adottare un criterio composito che tenga conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali e dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge al patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età”.
La Cassazione ha, quindi, risolto il conflitto di giurisprudenza successivo alla sentenza Grilli che aveva escluso il parametro del tenore di vita.
Con la nuova sentenza 18287/18 l’assegno di divorzio ha una funzione sia assistenziale che compensativa e perequativa.
La sentenza stabilisce i criteri di calcolo dell’assegno non più costituiti dal tenore di vita, ma bensì da più fattori. Si tratta di un “criterio composto” fondato sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che informano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Con questa sentenza torna ad assumere rilevanza anche il contributo fornito alla conduzione della vita familiare.
Tale contributo secondo i giudizi di Piazza Cavour “costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale“, è per questo che va considerato nello stabilire l’assegno di divorzio.
Viene quindi chiarito che, al coniuge economicamente più debole, deve essere riconosciuto l’impegno ed il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
I giudici di piazza Cavour, sottolineano, inoltre, che la misura dell’assegno va anche parametrata alla durata del matrimonio: l’impegno del coniuge in un matrimonio durato un anno, non può essere equiparato ad uno di 10 anni.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte, valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole, in considerazione degli anni di durata del matrimonio.