Abbandono del tetto coniugale: quando è lecito?

ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE: QUANDO è LECITO?

A cura dell’ Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.

Il codice civile impone ai coniugi specifici obblighi: tra gli altri, fedeltà, rispetto reciproco, assistenza e, coabitazione.

 

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’abbandono del tetto coniugale?

La convivenza, è uno dei doveri coniugali stabiliti dal nostro codice civile, nei limiti in cui questa sia possibile in relazione alle esigenze di ognuno dei coniugi.

La legittima interruzione della convivenza dei due coniugi, per l’ordinamento, può avvenire solo nei casi in cui sia già venuta meno la comunione materiale, morale e spirituale tra i coniugi, o in caso di eventi che possono essere considerati gravi.

Dal punto di vista civilistico sono due, in particolare, gli articoli che si occupano della materia.

L’articolo 144 del Codice Civile, stabilisce che “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa […]”

Il secondo articolo dedicato all’argomento in oggetto è l’articolo 146 c.c. che recita: “Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147″.

 

L’obbligo di coabitazione, quindi, presuppone che i coniugi vivano sotto lo stesso tetto, e la sua violazione comporta conseguenze sia dal punto di vista civile che penale.

Sotto il primo profilo, in sede di separazione, potrà essere il presupposto della pronuncia di addebito, e di conseguenza comporta la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e quindi di percepire somme che non siano necessarie per la sussistenza.

Sotto il punto di vista penale, invece, sussiste una responsabilità, ai sensi dell’art. 570 c.p., ma, unicamente in determinate circostanze.

Difatti, la norma citata, ritiene penalmente rilevante la condotta dell’abbandono del tetto coniugale solo quando oltre all’abbandono, l’agente si sottrae agli obblighi di assistenza morale e materiale inerenti alla responsabilità genitoriale e /o di coniuge.

In ogni caso la pena stabilità dall’articolo de quo è la reclusione fino ad un anno ovvero multa da 103,00 a 1.032 euro.

Sul tema è però intervenuta anche la Suprema Corte, che ha chiarito, con la sentenza n. 12310/2010, che è punibile penalmente soltanto, il caso in cui l’allontanamento del coniuge dalla casa abbia come connotato un effettivo disvalore di tipo etico e sociale.

ALCUNI CONSIGLI PRATICI: mio marito ha abbandonato la casa coniugale, come mi tutelo? cosa devo fare?

Sono molti i casi affrontati dal team di Studiodonne, e spesso i nostri clienti agiscono d’impulso ed abbandonano la casa coniugale ancor prima di pianificare la separazione.

Il consiglio che diamo sempre è quello di non lasciare il tetto coniugale fino a che non venga formalizzata all’altro coniuge la volontà di concludere la relazione coniugale.

È poi chiaro che, bisogna valutare attentamente ogni singolo caso, ci sono delle situazioni in cui l’abbandono immediato della casa coniugale è la soluzione migliore per tutelarsi; difatti, è considerata prevalente la tutela del coniuge eventualmente vittima di episodi di violenza, che si tratti di violenza psicologica o fisica. In questo casi, diventa fondamentale far prevalere il diritto del soggetto ad allontanarsi dalla fonte della violenza, rappresentata dall’altro coniuge.

In ogni caso è bene seguire un’altra indicazione per non rischiare di “passare dalla parte del torto”.

Il coniuge che si allontana con i figli deve obbligatoriamente indicare all’altro coniuge sia il suo nuovo l’indirizzo, sia i suoi recapiti telefonici. Questo perché, colui che si allontana non può impedire all’altro coniuge di vedere e/o sentire i propri figli, e viceversa. La violazione di quando detto comporta delle conseguenze gravi anche dal punto di vista penale.

I coniugi poi devono sapere esattamente quando possono lecitamente abbandonare il tetto coniugale.

Ebbene, dal momento in cui è stata presentata domanda di separazione o di annullamento del matrimonio, si può legalmente abbandonare la casa coniugale senza subire conseguenze di tipo civile o penale.

Non è, quindi, necessario attendere il provvedimento del Presidente del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separatamente.

Il medesimo discorso vale anche per le nuove modalità di separazione e divorzio offerte dal nostro ordinamento (la negoziazione assistita da avvocati ed cd. “il divorzio fai da te” dinnanzi al Sindaco).

Bisogna tuttavia ammettere che, nella prassi, i Tribunali, si sono dimostrati molto comprensivi delle eventuali ragioni che hanno portato all’allontanamento dal tetto coniugale.

LE ULTIME NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI SULL’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE.

Esistono diverse motivazioni che possono giustificare l’allontanamento dal tetto coniugale. Tra le quali, come sopra accennato, la necessità di tutela da condotte violente, ovvero nel caso di infedeltà provata dell’altro coniuge.

Tuttavia, in ambito processuale sarà la parte che si allontana a dover dimostrare la sussistenza di una giusta causa per allontanarsi dal tetto coniugale.

Un caso particolare è stato recentemente portato all’attenzione della Suprema Corte.

La recentissima sentenza della Cassazione civile, sez. I, 16 aprile 2018, n. 9384 ha stabilito che: “l’abbandono del tetto coniugale è giustificato dalla violazione degli obblighi di fedeltà da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet. Ciò costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.

Com’è noto, la ricerca del giustificato motivo dell’allontanamento dalla casa famigliare, in sede di separazione, è assai difficoltosa.

Infatti, come sopra esposto, è la giurisprudenza ad aver stabilito che il coniuge è autorizzato ad abbandonare la casa solo al momento del deposito del ricorso per separazione, poiché segna un punto di non ritorno.

Tuttavia, le interpretazioni della giurisprudenza sono sempre meno rigide, difatti, come nella sentenza in commento, anche solo la ricerca di relazioni extraconiugali via internet, ha reso lecito l’abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge tradito.

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