STALKING: E’ REATO ANCHE SOLO PER UN GIORNO!

Stalker reato per un giorno

La Cassazione del 2017 stabilisce che è stalking anche un solo giorno di persecuzioni e minacce che possono generare paura ed ansia nella vittima confermando un orientamento serrato della giurisprudenza in tema di reati alla persona.

Il delitto di atti persecutori, meglio noto come stalking, è stato introdotto con il D.L. 11/2009 che ha inserito nel tessuto del codice penale l’art. 612-bis.

Antecedentemente alla novella del 2009, infatti, le ipotesi di stalking erano punite attraverso differenti fattispecie, tipizzate all’interno del codice penale, quali la molestia, l’ingiuria, la violenza privata, le lesioni, purché presentassero gli elementi tipici di tali reati. L’introduzione della nuova fattispecie delittuosa di “atti persecutori” tuttavia appariva quanto mai necessaria sia a causa delle oggettive difficoltà che si incontravano nel fronteggiare il fenomeno dello stalking con le predette norme.

L’art 612-bis cp, prevede che sia punito chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Dalla descrizione del fenomeno e dall’analisi del testo dell’articolo in parola, si comprende che il delitto di “Atti persecutori” prevede e punisce le condotte persecutorie idonee a turbare le normali abitudini di vita, o a provocare uno stato di ansia o di paura, tale da ingenerare nella vittima un grave disagio psichico o fisico, o a determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di un prossimo congiunto.

Tale assunto è confermato dalla giurisprudenza di merito, la quale ha precisato che il reato di “stalking” di cui all’art. 612 bis c.p. è caratterizzato da ripetute condotte finalizzate alla molestia con l’effetto di provocare, nella vittima, disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone care, pregiudizio per le abitudini di vita.

 

Il caso

Quanto detto sopra chiarisce la normativa in tema di stalking; tuttavia una recente sentenza ha privato parzialmente del suo significato il requisito della reiterazione delle condotte.

La Suprema Corte, con sentenza n. 16205/2017, ha sancito che si configura il delitto di atti persecutori anche quando le condotte reiterate di molestia o minaccia avvengano in un ristretto arco temporale, come quello di una sola giornata.

Il caso vedeva un uomo essere accusato di stalking nei confronti di una donna, per essersi appostato sotto l’abitazione di quest’ultima, avere scritto sulla sua vettura e sul suo portone di casa delle frasi a contenuto sessuale, il tutto nell’arco temporale di due mesi. Secondo i giudici di prime cure, dato il ristretto arco temporale nel quale erano stati commessi gli atti persecutori, non era possibile individuare con certezza lo stato di ansia, elemento essenziale per la sussistenza dello stalking.

Ricordano gli ermellini che, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente anche il realizzarsi di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis, ultimo comma, c.p., ovvero il perdurante e grave stato di ansia o di paura o il fondato timore per l’incolumità propria (Cass. pen., Sez. V, 24 settembre 2015, n. 43085).

Lo stalking è, altresì, configurabile quando le condotte persecutorie siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, come una sola giornata, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

L’Avvocato Missiaggia e il suo studio si occupano di Diritto di Famiglia e fornisce supporto in tema di amore malato e stalking tramite consulenza legale online.

(Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2016, n. 38306).

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

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