LO STALKING – UNA NUOVA FIGURA DI REATO

La Camera, con il disegno di legge n. 1440 del 29 gennaio 2009, approva le misure contro gli atti persecutori (cd. stalking).
Il disegno de quo intende introdurre nel codice penale l’art. 612bis, rubricato “atti persecutori”, in virtù del quale è punibile chiunque, salvo non costituisca un più grave reato, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia e paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per la incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
La realizzazione degli atti persecutori verrebbe punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e, come circostanze aggravanti, aumentata se il reato è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva e aumentato fino alla metà se commesso ai danni di un minore, ovvero se ricorrano le condizioni previste dall’art. 339 c.p..
Il delitto viene di norma perseguito mediante querela della persona offesa, ma è prevista la perseguibilità d’ufficio nel caso delle due circostanze aggravanti di cui sopra e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Il Disegno di Legge prevede, inoltre, la possibilità per la persona offesa, fino a quando non ha proposto querela ai sensi dell’art. 612bis c.p., di rivolgersi al Questore per esporre i fatti, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
Dal suo canto, se il Questore ritiene fondate le istanze, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge e redige processo verbale.
Nel caso di ammonimento, la procedibilità, ex art. 612bis c.p., è d’ufficio.
Inoltre, il provvedimento andrebbe a modificare l’art 342ter, terzo comma del c.c. sostituendo le parole “sei mesi” con “un anno”.

OSSERVAZIONI
L’introduzione del reato di stalking mette l’Italia al passo con gli altri Paesi che hanno già legiferato in proposito.
Infatti, si è ritenuto necessario introdurre la nuova figura di reato come tutela delle vittime di molestie insistenti ed incessanti la cui conseguenza, nella maggior parte dei casi, si concretizza in violenze sessuali oppure omicidi.
Da una recente ricerca citata dal Guardasigilli Alfano, risulta che su 300 crimini commessi tra partner o ex partner, l’88% ha come vittima le donne e nel 39% dei casi, si tratta di crimini annunciati, poiché si consumano dopo un periodo più o meno lungo di molestie.
La scelta del Legislatore di creare questa apposita fattispecie di reato insiste nel tentativo di offrire una forte ed efficace  risposta giuridica nei confronti di molestie qualificate che, per la continuità ed il particolare accanimento con il quale vengono perpetrate, si concretano in una vera e propria forma di violenza psicologica, tale da comprimere la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce.
Fino ad oggi, da un punto di vista penale non si può certo nascondere la paralisi dell’ordinamento di fronte al fenomeno   con tutte le conseguenze del caso.
Infatti, attualmente il fenomeno dello stalking ricondotto al reato di molestia o disturbo alla persona, è punito con una semplice contravvenzione e solo nei casi più gravi può essere inquadrato nella fattispecie della violenza privata, per la quale si prevede la reclusione fino a quattro anni.
Inoltre, a tale proposito si deve anche sottolineare che le condotte nelle quali si manifesta tipicamente lo stalking, pur rientrando generalmente in fattispecie di reato già previste dal nostro ordinamento come, le molestie, ingiurie, percosse e disturbo alle persone, se singolarmente perseguite non consentono una efficace tutela nei confronti di chi le subisce, non risultando applicabili a causa dei limiti edittali molto bassi, le misure cautelari.
In conclusione, i nuovi orizzonti legislativi appaiono di grande necessità ed impellenza data la espansione a macchia d’olio del fenomeno.
L’attuale Disegno di Legge promette, ad avviso di chi scrive, una seria prospettiva di tutela per tutti quei soggetti che ogni giorno vivono l’incubo di essere vittime dello stalking.
Non è in proposito più tollerabile la posizione passiva di quei soggetti che continuano a vivere a causa di persecutori molesti in perduranti stati di angoscia ed ansia.
Ma c’è di più; spesso può capitare che tali azioni poste in essere dallo stalker giungano alle più gravi conseguenze, comportando la morte della vittima.
All’uopo la normativa scaturente dal suddetto disegno di legge  prevede come conseguenza dell’omicidio la pena dell’ergastolo.
Ciò a sostegno di una più attenta e rigida risposta allo stalking.
L’esplosione del fenomeno ha senza dubbio contribuito ad incentivare lo Stato a prendere sul punto una seria iniziativa legislativa.
Non può essere, però, taciuto in questo ambito che tale riforma, condivisa da molti è stata  oggetto anche di aspre discussioni.
Sono state per l’appunto necessarie ben dodici sedute della commissione, più precisamente da giugno a dicembre, per unificare le tredici proposte presentate assumendo come testo base quello del Governo e discutendo poi decine di emendamenti.
Ciò che conta è  finalmente il raggiungimento del tanto auspicato disegno di Legge e si potrà solo sperare in un più pronto intervento a tutela di chi, fin ad ora, ha dovuto fare i conti con la fattispecie in esame.
Senza dubbio la previsione di una disciplina ad hoc mette in guardia la giustizia sul fenomeno attribuendogli un nuovo modo di operare senza dover adottare inutili escamotage a cui spesso conseguivano magri risultati.

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